Avvocato Marco Accossano a Milano

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L'obbligo di registrazione del contratto di locazione e l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato

Scritto da: Marco Accossano - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

L'obbligo di registrazione del contratto di locazione e l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato

Il locatore, che abbia ottenuto un provvedimento del giudice che ordini al conduttore di rilasciare l'immobile locato, deve dimostrare che il contratto è stato regolarmente registrato, come previsto dall'art.7, comma 1, legge 9 dicembre 1998, n.431: la Corte Costituzionale, con sentenza n.333 del 5 ottobre 2001, ha infatti dichiarato l'illegittimità delle altre condizioni indicate dalla norma per poter procedere al rilascio dell'immobile (regolarità della posizione fiscale quanto al pagamento dell'imposta di registro sul contratto di locazione, al pagamento dell'ICI e dell'imposta sui redditi relativi ai canoni).

Questo problema è stato di fatto superato, in quanto l'art.1, comma 347, legge n.311/2005 (legge finanziaria 2005), ha espressamente stabilito la nullità del contratto di locazione che non sia stato registrato.

Finalità della norma è dunque di scoraggiare l’occultamento dei redditi derivanti dalla locazione dei fabbricati.

Che succede in caso di errata o tardiva registrazione, casi tutt'altro che infrequenti nella pratica?

Nell'ipotesi di errata registrazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata del citato art.1, comma 347, con riferimento all’art.10, comma 3, legge n.212/2000 (c.d. Statuto del contribuente, secondo cui le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto), qualora il locatore abbia comunque posto l'agenzia delle entrate nelle condizioni di sottoporre a corretta tassazione il contratto di locazione non vi è, nei fatti, alcuna elusione dei redditi derivanti dal rapporto di locazione, per cui non può essere dichiarata la nullità del contratto di locazione.

L'avvenuta registrazione tardiva del contratto di locazione ne sana la nullità con efficacia retroattiva, per cui ben può il locatore, che non aveva inizialmente registrato il contratto di locazione, registrarlo tardivamente sanandone così la nullità ed agire per il rilascio in forza di detto contratto, La sanatoria del contratto di locazione originariamente non registrato opera anche nell'ipotesi in cui il locatore vi provveda successivamente al conduttore, che non potrà rifiutarsi di corrispondere il canone di locazione pattuito nel contratto medesimo (la disciplina applicabile ai contratti di locazione no nregistrati di cui all'art.3, comma 8, D.Lgs. 13 marzo 2011, n.23, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla corte Costituzionale con sentenza n.50 del 14 marzo 2914).


Avv. Marco Accossano - Avvocato civilista a Milano

Avvocato dal 1994, collaboratore di primari studi legali di Genova e Milano, Cassazionista dal 2007. Dal 2010 titolare di proprio studio legale a Milano. Competenze nel diritto civile, societario, appalti, diritto immobiliare, condominiale e delle locazioni, cessione e affitto di azienda, problematiche societarie, analisi dei crediti in sofferenza, responsabilità professionale e di amministratori e liquidatori di società, ampia esperienza nel contenzioso civile anche di legittimità, nella contrattualistica, locazioni uso abitativo e commerciale, arbitrati ed ADR. Dal 2016 giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Torino.




Marco Accossano

Esperienza


Pignoramento

Ho maturato significativa esperienza nelle esecuzioni immobiliari, presso terzi e mobiliari, dalla parte del creditore e del debitore, sia dal punto di vista della procedura, sia in merito alle opposizioni che possono essere proposte ed alle soluzioni, anche stragiudiziali, utili per la risoluzione del contenzioso in sede esecutiva.


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Locazioni

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Altre categorie:

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Referenze

Pubblicazione legale

Notifica via pec e successione a titolo particolare nel diritto controverso

Il Quotidiano del Condominio - Il Sole 24Ore

Commento apparso sul Quotidiano del Condominio - Il Sole 24Ore ad una interessante sentenza della Corte di Appello di Torino della quale sono estensore

Caso legale seguito

Assegnazione della casa coniugale e pignoramento immobiliare

Quando è opponibile ai terzi l'assegnazione della casa coniugale

Trattasi di un caso tutt'altro che infrequente. La moglie diveniva assegnataria della casa coniugale in forza dei provvedimenti provvisori ed urgenti resi al presidente del tribunale nel giudizio di separazione personale, ma successivamente l'immobile era oggetto di esecuzione forzata da parte di creditori del marito. Venduta la casa all'asta, era stata ordinato alla moglie di liberarla, ma all'esecuzione promossa dal custode giudiziario (che per legge esercita le azioni occorrenti per conseguire la disponibilità dell’immobile pignorato), la moglie proponeva opposizione affermando che l'esecuzione non poteva essere intrapresa stante il provvedimento di assegnazione della casa in suo favore ed il suo diritto di abitarvi. Quale avvocato del custode giudiziario ho proposto appello alla sentenza del Tribunale che aveva accolto l'opposizione della moglie all'esecuzione per rilascio, sostenendo che già l'art.155 quater c.c., oggi riprodotto nell'art.377 sexies c.c., aveva implicitamente abrogato l'art.6, comma 6, legge 898/1960 e che di conseguenza oggi il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è opponibile ai terzi solo se trascritto ex art.2643 c.c. (contrariamente all'art.6, comma 6, cit., che richiamava l’art.1599 c.c.) e che, in quanto non trascritto, non era quindi opponibile all'esecuzione immobiliare. La Corte di Appello, accogliendo l'impugnazione, ordinava alla moglie di rilasciare la casa coniugale per non essere stato trascritto il provvedimento di assegnazione della casa coniugale.

Caso legale seguito

L'inefficacia del pignoramento immobiliare per mancato o tardivo deposito delle copie conformi del titolo e del precetto

Il rilievo ex officio ex art.557, comma 3, c.p.c.

Nell'ambito di un'esecuzione immobiliare, nella quale ho assistito il debitore, il creditore procedente aveva depositato, nel termine di quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario, la copia conforme del solo titolo esecutivo e non dell'atto di precetto, in violazione dell'art.557, comma 2, c.p.c. . In tale ipotesi il pignoramento perde efficacia, come previsto dal terzo comma della stessa norma, inefficacia che può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice con conseguente estinzione della procedura esecutiva ed ordine di cancellazione del pignoramento. Il Tribunale di Milano, adìto dal debitore in sede di reclamo al provvedimento che aveva erroneamente respinto l'istanza di estinzione del pignoramento, in accoglimento delle tesi del debitore ha affermato che l'art.557, comma 3, c.p.c., è un'ipotesi tipica di estinzione del pignoramento, che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che pronuncia sull'istanza di estinzione del pignoramento, accogliendola o rigettandola, è proponibile il reclamo ai sensi dell'art.630 c.p.c., e che il mancato o tardivo deposito delle copie conformi, così attestate dall'avvocato del creditore procedente, del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento, sono sanzionate con la perdita di efficacia del pignoramento stesso. Il Tribunale, con sentenza poi confermata dalla Corte di Appello di Milano, ha quindi dichiarato inefficevil pignoramento immobiliare e l'estinzione della procedura esecutiva, ordinando di conseguenza la cancellazione della trascrizione del pignoramento a spese del creditore procedente.

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