Marchio cromatico non registrato: il caso della maglia ufficiale Juventus “be the Stripes”

Scritto da: Marco Botteghi - Altalex - Il Quotidiano Giuridico




Pubblicazione legale: La Corte d’Appello di Torino con la sentenza n. 952/2024, pubblicata il 22 novembre 2024, prende posizione sui marchi non convenzionali affrontando il tema del c.d. cumulo di tutele sul medesimo bene. Al centro della vicenda la Juventus e un suo rivenditore ufficiale, l’impresa individuale Pegaso, che, utilizzando in licenza il marchio “CR7 Museu” concesso dalla società Mussara LDA (di cui Cristiano Ronaldo è socio al 70%), ha commercializzato magliette giudicate in violazione dei diritti di proprietà industriale del noto club calcistico. Con sentenza n. 952/2024, pubblicata il 22 novembre 2024, la Corte d’Appello di Torino ha confermato integralmente la decisione di primo grado che aveva visto coinvolte la Juventus Football Club S.p.A. ed uno dei suoi rivenditori ufficiali l’impresa individuale Pegaso di V. R., la quale era stata convenuta in giudizio per aver commercializzato – senza autorizzazione – una maglia che riproduceva il design, i colori ed i font utilizzati nella divisa ufficiale della Vecchia Signora nel corso della stagione sportiva 2019/2020. Pegaso nel corso del 2019 aveva iniziato a commercializzare una maglietta che riproduceva le caratteristiche distintive della divisa ufficiale “be the stripes” disegnata da Adidas per il noto club torinese caratterizzata da due strisce verticali una bianca ed una nera che affiancano, nella parte centrale, una striscia di colore rosa. Al posto del main sponsor “Jeep” la maglietta contestata era contraddistinta dal segno distintivo “CR7 Museu”, che identifica il museo biografico dedicato al calciatore Cristiano Ronaldo il quale all’epoca dei fatti giocava per il club torinese; il marchio era stato concesso in licenza alla Pegaso da parte della società di diritto portoghese Mussara LDA, di cui è socio al 70% proprio il noto calciatore lusitano. Il Tribunale di Torino - che aveva già accolto un ricorso cautelare ante causam promosso dal club calcistico per ottenere l’inibitoria delle condotte contestate - ha accertato la parziale violazione dei diritti di proprietà industriale di cui è titolare la Juventus, oltre alle condotte di concorrenza sleale poste in essere da Pegaso, disponendo l’inibitoria alla prosecuzione delle condotte segnalate e condannando quest’ultima al risarcimento dei danni. Avendo accertato l’omessa buona fede nell’esecuzione del contratto, il giudice del primo grado ha altresì condannato la licenziante Mussara LDA a risarcire i danni a favore della licenziataria Pegaso quantificati negli utili che Pegaso è stata condannata a corrispondere al club sportivo per effetto della retroversione degli utili.

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Avvocato Marco Botteghi a Conegliano
Marco Botteghi

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