Avvocato Marco Botteghi a Milano

Marco Botteghi

Proprietà Intellettuale - Contrattualistica d'Impresa e Diritto Alimentare

Informazioni generali

Sono un avvocato specializzato in Proprietà Intellettuale e mi occupo di consulenza legale e assistenza giudiziale in materia di marchi, brevetti, design, privative varietali, diritto d’autore, know-how, concorrenza sleale e contrattualistica, in ambito nazionale ed internazionale. Lavoro correntemente in italiano, inglese e spagnolo.

Esperienza


Diritto commerciale e societario

Nel corso della mia attività ho seguito diversi contenziosi, giudiziali e stragiudiziali, in materia di contratti di agenzia e di distribuzione, nonché di fornitura/subfornitura. Ho fornito consulenza stragiudiziale, anche su questioni di diritto societario e ho redatto per la clientela i contratti in questione, fornendo i pareri finalizzati alla migliore impostazione dei casi.


Antitrust e concorrenza sleale

Operando nel settore della proprietà intellettuale, ho seguito numerosi contenziosi in materia di concorrenza sleale per imitazione servile, per imitazione confusoria, per pubblicità ingannevole e per agganciamento parassitario.


Proprietà intellettuale

Sono specializzato in diritto della proprietà intellettuale, avendo collaborato con 3 diversi studi legali in tale ambito e collaborando ora nel dipartimento della proprietà di uno studio professionale multi-practice. Assistito sia grandi imprese che PMI, fornendo consulenza preliminare, deposito e difesa in ambito contenzioso sia in Italia sia all'estero.


Altre categorie

Brevetti, Marchi, Contratti, Diritto e sicurezza alimentare, Diritto civile, Franchising, Diritto internazionale ed europeo, Tutela del consumatore, Risarcimento danni, Diritto ambientale, Industria dell'intrattenimento, Diritto dell'informatica, Domiciliazioni e sostituzioni, Arte e beni culturali.



Credenziali

Titolo professionale

Master specialistico in Diritto Vitivinicolo

Euroconference - Centro Studi Forense - 1/2024

Il programma prevedeva: - Disciplina dei vigneti; controlli e difesa tecnica degli operatori; - Le pratiche di cantina, i disciplinari e l’ etichettatura; - Le indicazioni geografiche ed i consorzi; - Le tutele, i contratti ed enforcement.

Pubblicazione legale

Marchio cromatico non registrato: il caso della maglia ufficiale Juventus “be the Stripes”

Altalex - Il Quotidiano Giuridico

La Corte d’Appello di Torino con la sentenza n. 952/2024, pubblicata il 22 novembre 2024, prende posizione sui marchi non convenzionali affrontando il tema del c.d. cumulo di tutele sul medesimo bene. Al centro della vicenda la Juventus e un suo rivenditore ufficiale, l’impresa individuale Pegaso, che, utilizzando in licenza il marchio “CR7 Museu” concesso dalla società Mussara LDA (di cui Cristiano Ronaldo è socio al 70%), ha commercializzato magliette giudicate in violazione dei diritti di proprietà industriale del noto club calcistico. Con sentenza n. 952/2024, pubblicata il 22 novembre 2024, la Corte d’Appello di Torino ha confermato integralmente la decisione di primo grado che aveva visto coinvolte la Juventus Football Club S.p.A. ed uno dei suoi rivenditori ufficiali l’impresa individuale Pegaso di V. R., la quale era stata convenuta in giudizio per aver commercializzato – senza autorizzazione – una maglia che riproduceva il design, i colori ed i font utilizzati nella divisa ufficiale della Vecchia Signora nel corso della stagione sportiva 2019/2020. Pegaso nel corso del 2019 aveva iniziato a commercializzare una maglietta che riproduceva le caratteristiche distintive della divisa ufficiale “be the stripes” disegnata da Adidas per il noto club torinese caratterizzata da due strisce verticali una bianca ed una nera che affiancano, nella parte centrale, una striscia di colore rosa. Al posto del main sponsor “Jeep” la maglietta contestata era contraddistinta dal segno distintivo “CR7 Museu”, che identifica il museo biografico dedicato al calciatore Cristiano Ronaldo il quale all’epoca dei fatti giocava per il club torinese; il marchio era stato concesso in licenza alla Pegaso da parte della società di diritto portoghese Mussara LDA, di cui è socio al 70% proprio il noto calciatore lusitano. Il Tribunale di Torino - che aveva già accolto un ricorso cautelare ante causam promosso dal club calcistico per ottenere l’inibitoria delle condotte contestate - ha accertato la parziale violazione dei diritti di proprietà industriale di cui è titolare la Juventus, oltre alle condotte di concorrenza sleale poste in essere da Pegaso, disponendo l’inibitoria alla prosecuzione delle condotte segnalate e condannando quest’ultima al risarcimento dei danni. Avendo accertato l’omessa buona fede nell’esecuzione del contratto, il giudice del primo grado ha altresì condannato la licenziante Mussara LDA a risarcire i danni a favore della licenziataria Pegaso quantificati negli utili che Pegaso è stata condannata a corrispondere al club sportivo per effetto della retroversione degli utili.

Pubblicazione legale

Marchio di forma non registrato: il caso “Slingback375” della linea Rockstud di Valentino

Altalex - Il Quotidiano Giuridico

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 7946/2024, ha riconosciuto la tutela come marchio di forma non registrato (di fatto) al sandalo "Slingback 375" della linea Rockstud di Valentino, riformando la sentenza di primo grado che si era limitata ad accertare e dichiarare la sola concorrenza sleale per imitazione servile. La decisione evidenzia l'incompatibilità logica tra il negare la capacità distintiva di un prodotto ai fini della tutela come marchio di forma e, contemporaneamente, riconoscerne gli elementi distintivi per accertare la concorrenza sleale sub species di imitazione servile. La Corte d’Appello ha ritenuto che elementi come le strisce di pellame di colore contrastante con la tomaia e le borchie piramidali metalliche, uniti all'ampia diffusione e notorietà del prodotto, siano sufficienti a conferire al sandalo la necessaria capacità distintiva. La sentenza si inserisce nel più ampio dibattito sulla tutela dei marchi non convenzionali nel settore del fashion, confermando l'importanza di questa forma di protezione per le creazioni della moda, specialmente quando non si opti per la registrazione come design o siano decorsi i termini di protezione del design comunitario non registrato. Criticabile appare invece la decisione di non riconoscere il danno da lucro cessante, nonostante la prova fornita delle vendite dei prodotti contraffatti.

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