Brevi note sull’art. 22 Cost. (a partire dalle questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione al d.l. n. 36 del 2025), ne La cittadinanza italiana per discendenza (‘iure sanguinis’). Riflessioni sugli aspetti di legittimità costituzionale della Legge 74/2025, a cura di G. Scarchillo, Pisa, 2026, 171-192.

Scritto da: Marco Falcon -




Pubblicazione legale: Il contributo esamina la compatibilità con l'art. 22 Cost. dell'art. 3-bis l. n. 91/1992 (d.l. n. 36/2025, conv. l. n. 74/2025), a partire dalle ordinanze dei Tribunali di Torino, Mantova e Campobasso. Analizzata la fictio che considera "mai acquistata" una cittadinanza conseguita iure sanguinis fin dalla nascita, si sostiene che i "motivi politici" vietati dalla norma costituzionale comprendono anche le scelte politiche dello Stato: le ragioni della riforma – legame effettivo e sicurezza nazionale, corpo elettorale, congestione degli uffici – non paiono dunque idonee a giustificare la privazione di uno status civitatis già acquisito, in assenza di ogni condotta volontaria dell'interessato.



Pubblicato da:


Marco Falcon

Avvocato cassazionista e professore di diritto romano all'Università di Padova




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