Pubblicazione legale:
Il contributo esamina la compatibilità con l'art. 22 Cost. dell'art. 3-bis l. n. 91/1992 (d.l. n. 36/2025, conv. l. n. 74/2025), a partire dalle ordinanze dei Tribunali di Torino, Mantova e Campobasso. Analizzata la fictio che considera "mai acquistata" una cittadinanza conseguita iure sanguinis fin dalla nascita, si sostiene che i "motivi politici" vietati dalla norma costituzionale comprendono anche le scelte politiche dello Stato: le ragioni della riforma – legame effettivo e sicurezza nazionale, corpo elettorale, congestione degli uffici – non paiono dunque idonee a giustificare la privazione di uno status civitatis già acquisito, in assenza di ogni condotta volontaria dell'interessato.