Sentenza giudiziaria:
La parte assistita, attinta da misura cautolare custodiale per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 73, comma 4, 80, comma 1, lett. g) DPR 309/1990 e 110, 56 e 391.ter c.p., otteneva dapprima la revoca della misura cautelare applicata, e, successivamente, l'archiviazione della notizia di reato per insussistenza dei fatti di reato contestati.