Pubblicazione legale:
A seguito dell'entrata in vigore del codice delle assicurazioni è ormai chiaro a tutti che, in caso di lesioni a seguito di un sinistro stradale, il trasportato ha una "corsia preferenziale", infatti, il risarcimento gli è riconosciuto dalla compagnia assicurativa che copre il veicolo a bordo del quale viaggiava, a prescindere da chi abbia la responsabilità nella causazione dell'evento sinistro. Ciò significa che, anche nel caso in cui, la colpa fosse addebitata al conducente del veicolo a bordo del quale il trasportato viaggiava, quest'ultimo avrebbe ugualmente diritto al risarcimento in forma piena, senza decurtazioni, concorsi di colpa ecc.
Vi è, però, un caso particolare che si verifica nell'ipotesi in cui il veicolo a bordo del quale il terzo viaggiava, fosse privo di copertura assicurativa, in questo caso, infatti, l'azione viene esperita contro la compagnia del veicolo di controparte che risarcirà il danno nel caso in cui vi sia assenza di colpa da parte del proprio assicurato.