Pubblicazione legale:
L'articolo 545, comma 7, cpc statuisce che “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
A partire dal 2022 il minimo della pensione impignorabile è di euro 1.000,00, quindi, tutto coloro che percepiscono una pensione inferiore ad euro 1.000,00 mensili non possono subire il pignoramento della pensione, se invece, l'importo è superiore, potrà essere pignorata solo la parte eccedente.
Vi è però, un altro limite, infatti, la parte eccedente il minimo vitale di 1.000,00 euro, potrà essere pignorato solo per un quinto dell’eccedenza. Una pensione di 1.500,00 euro mensili, potrà essere pignorata solo per la parte eccedente i mille euro, quindi, per i restanti 500,00 euro ma nei limiti di un quinto, quindi, solo 100 euro al mese.
Nell'ipotesi in cui il pignoramento della pensione venga effettuato dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia Entrate Riscossione, ci saranno anche altri limiti, infatti, la quota pignorabile non deve superare un decimo se la pensione è inferiore o pari ad euro 2.500, un settimo se è compresa tra 2.500 e 5.000 euro, ed un quinto se è maggiore di 5.000 euro.