Responsabilità medica e connessione con l'evento

Scritto da: Marco Finizio - Pubblicato su IUSTLAB




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Nella condanna in sede penale è compito del giudice accertare, con alto grado di credibilità, la sussistenza del nesso eziologico tra condotta omissiva del medico ed evento.

Questo è quanto statuito dalla Cassazione Pen., Sez. IV, 2-10-2024, sent. n. 45399, la conseguenza di tale ragionamento è che nel momento in cui si ritenga che l'intervento diligente e pronto del medico, non avrebbe comunque evitato l'evento lesivo o mortale, non si configura una responsabilità per reato omissivo improprio.

Tale conclusione, inevitabilmente, va anche ad incidere, sul diritto del soggetto leso o dei suoi eredi, ad ottenere il risarcimento per il presunto danno subito. 



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Avvocato Marco Finizio a Quarto
Marco Finizio

Avvocato Esperto in Diritto del Lavoro e Previdenza Sociale