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“Appello: il termine per impugnare l’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. decorre dalla data di udienza”

Scritto da: Marco Formica - Ex Parte Creditoris

Pubblicazione legale:

Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-ter, comma 1, c.p.c., pronunciata in udienza, va proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data dell’udienza stessa per le parti presenti e per quelle che avrebbero dovuto essere presenti. Ove si consideri che la comunicazione serve a dare notizia (art. 136 cpc, comma 1), cioè ad avvisare la parte che è stato pronunciato un provvedimento, il legislatore, quando nel comma 2 dell’art. 176 cpc fa riferimento al ritenersi conosciute le ordinanze pronunciate in udienza (che risultano riprodotte a verbale), reputa che il “dare notizia” cui allude l’art. 136 cpc, comma 1, si realizzi perché la parte che è presente o doveva essere presente necessariamente riceve tale notizia dell’adozione del provvedimento dalla sua pronuncia nell’udienza nel caso di presenza e, nel caso in cui la presenza era doverosa, la riceve legalmente, perché viene considerata come parte presente. Questi i principi confermati dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta, Pres. Finocchiaro – Rel. Frasca, con l’ordinanza n. 25119 del 14 dicembre 2015.

Fonte: Ex Parte Creditoris - leggi l'articolo


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Referenze

Pubblicazione legale

Opposizione allo stato passivo: la tempestività del ricorso va verificata con riguardo al deposito dello stesso

Forum Iuris

“Nel procedimento regolato dall’art. 99 L. Fall., la tempestività dell’impugnazione va verificata con riguardo al deposito del ricorso con il quale il ricorrente introduce il processo dinanzi al giudice, mentre la notifica dell’atto ha la mera funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio”. Questo il principio espresso dalla Cassazione civile, sezione prima, con la sentenza n. 16320 del 17 maggio 2017, pubblicata il 3 luglio 2017.

Pubblicazione legale

Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento: sì alla falcidia dell’IVA

Ex Parte Creditoris

Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

Pubblicazione legale

"Revocatoria fallimentare: la prova della scientia decoctionis è indiziaria e non diretta"

Ex Parte Creditoris

In tema di revocatoria fallimentare relativa a pagamenti eseguiti dal fallito, il principio secondo il quale grava sul curatore l’onere di dimostrare la effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore va inteso nel senso che la certezza logica dell’esistenza di tale stato soggettivo (vertendosi in tema di prova indiziaria e non diretta) può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell’impresa (prova inesigibile perché diretta), né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente “astratto” (prova inutilizzabile perché correlata ad un parametro, del tutto teorico, di “creditore avveduto”), bensì quando la probabilità della “scientia decoctionis” trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito.

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