Pubblicazione legale:
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-ter, comma 1, c.p.c., pronunciata in udienza, va proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data dell’udienza stessa per le parti presenti e per quelle che avrebbero dovuto essere presenti.
Ove si consideri che la comunicazione serve a dare notizia (art. 136 cpc, comma 1), cioè ad avvisare la parte che è stato pronunciato un provvedimento, il legislatore, quando nel comma 2 dell’art. 176 cpc fa riferimento al ritenersi conosciute le ordinanze pronunciate in udienza (che risultano riprodotte a verbale), reputa che il “dare notizia” cui allude l’art. 136 cpc, comma 1, si realizzi perché la parte che è presente o doveva essere presente necessariamente riceve tale notizia dell’adozione del provvedimento dalla sua pronuncia nell’udienza nel caso di presenza e, nel caso in cui la presenza era doverosa, la riceve legalmente, perché viene considerata come parte presente.
Questi i principi confermati dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta, Pres. Finocchiaro – Rel. Frasca, con l’ordinanza n. 25119 del 14 dicembre 2015.
Fonte: Ex Parte Creditoris - leggi l'articolo