Pubblicazione legale:
Contratto di mutuo: in assenza di una effettiva dazione delle somme, non può dirsi sorto con certezza il diritto di credito alla loro restituzione. Il contratto in questione non è, pertanto, qualificabile come mutuo c.d. reale, né di conseguenza, pur se redatto in forma di atto pubblico, come titolo esecutivo.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Cassino con l’ordinanza dell’8 luglio 2019, depositata in Cancelleria il 2 settembre 2019, Pres. Pignata, Relatore Sandulli.
Fonte: Ex Parte Creditoris - leggi l'articolo