Pubblicazione legale:
“… mancando la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza e dunque la natura assicurativa del prodotto, il prodotto oggetto dell’intermediazione doveva essere considerato un vero e proprio investimento finanziario da parte di coloro che figuravano come assicurati…”.
Questo il principio espresso dalla Cassazione civile, sezione terza, Pres. Roberta Vivaldi – Rel. Enrico Scoditti, con l’ordinanza n. 10333 del 27 febbraio 2018, depositata in Cancelleria il 30 aprile 2018.
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