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Precetto: l'omesso avvertimento ex art. 480, comma 2, c.p.c., non ne comporta la nullità

Scritto da: Marco Formica - Ex Parte Creditoris




Pubblicazione legale: La peculiarità dell’avvertimento di cui all’articolo 480, comma 2, c.p.c. consiste in ciò che, a differenza degli altri avvertimenti pure previsti dal codice di rito, questo attiene all’accesso alle procedure di sovraindebitamento per introdurre le quali non sono previsti termini o forme particolari, né sono ostacolati dall’inizio dell’esecuzione forzata o dal compimento di specifici atti esecutivi: l’avvertimento in parola, quindi, costituisce una mera informativa per il debitore precettato che può depositare un ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento in ogni tempo senza rischiare di incorrere in decadenze o preclusioni di sorta. Questo il principio espresso dal Tribunale di Milano, dott. Sergio Rossetti, con la sentenza n. 4347 del 30 marzo 2016.

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Marco Formica

Avvocato