Anche la misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello Stato è rivedibile laddove venga meno la pericolosità sociale

Sentenza I Cass. penale, n. 10297/2020




Sentenza giudiziaria: Il principio posto dall’art. 207 c.p. deve essere considerato di carattere generale; pertanto, deve affermarsi che anche la misura di sicurezza di cui all’art. 86 D.P.R. 309/90 (espulsione dello straniero dal territorio dello Stato) è sempre revocabile, ai sensi dell’art. 207 c.p., anche qualora questa sia stata già eseguita con il rientro dello straniero nel Paese di origine. Peraltro l’art. 235 del codice penale, nel disciplinare le misure di sicurezza personali non detentive, fra cui “l’espulsione dello straniero”, ha espressamente modificato la relativa denominazione, parlando, nel caso dello straniero comunitario, di “allontanamento delio straniero dal territorio dello Stato”, cui chiaramente si applica la disciplina comunitaria. Pertanto, la misura di sicurezza dell’allontanamento del cittadino comunitario dal territorio dello Stato non può essere adottata e mantenuta al di fuori dei limiti ivi fissati, che dunque non si applicano solo ad eventuali corrispondenti misure amministrative, ma anche all’allontanamento come misura di sicurezza. Una ipotetica normativa statale difforme da questo principio sarebbe evidentemente in contrasto con il diritto dell’Unione.



Pubblicato da:


Avvocato Marco Palmieri a Napoli
Marco Palmieri

Avvocato penalista