Sentenza giudiziaria:
Il Tribunale ha dichiarato la simulazione relativa dell'atto di compravendita e del vitalizio di servizi in favore di parte attrice, riconoscendo alla stessa la veste di “terzo” ai fini dell’art. 1417 c.c., con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dalla morte del de cuius e non dalla stipula degli atti.
Parte attrice, infatti, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, essendo la riserva un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, può provare la simulazione con ogni mezzo(cfr. da ultimo Cass. Civ. 21/12/2021 n. 41132)