Pubblicazione legale:
Nel caso in cui un soggetto subisca danni in ipotesi di responsabilità medica, hanno un loro autonomo rilievo anche quelli subiti iure proprio dali stretti congiunti del soggetto danneggiato.
Detti danni possono essere morali, biologici, ed anche patrimoniali .
La prova del danno morale è assistita da presunzioni che partono anzitutto dall'intensita' del vincolo, è così il danno biologico che, se particolarmente intenso, può essere oggetto di prove documentali .
Il danno patrimoniale può essere valutato nell'ipotesi un cui la diminuita capacità del danneggiato privi il congiunto di un apporto economico essenziale .