Pubblicazione legale:
Spesso alla morte del de cuius , il patrimonio viene lasciato in eredità ai congiunti , senza testamento.
In tal caso, a seconda della composizione degli eredi ( solo coniuge, coniuge con figli , solo figli) le quote di legittima sono diverse , ma il regime che si instaura è quello della comunione ereditaria .
Per procedere alla divisione, a meno che gli eredi non riescano a formulare un piano di divisione sulla base di un accordo congiunto, va previamente effettuata la ricostruzione del patrimonio del de cuius, per quantificare anzitutto il valore delle singole quote . Tale ricostruzione va effettuata anche mediante la collazione: alla somma dei beni mobili ed immobili lasciati in eredità vanno aggiunte le donazioni dirette ed indirette fatte, in vita, dal defunto agli eredi.
Il calcolo del valore della singola quota ereditaria non può prescindere dalla collazione e quindi verrà effettuato , per dirla con semplicità, dividendo la massa ereditaria così ricostruita , tra gli eredi pro quota, e sottraendo poi le singole donazioni ricevute da ogni erede, dalla propria quota.