Avvocato Maria Bitondo a Roma

Maria Bitondo

Avvocata esperta in edilizia ed urbanistica

About     Contatti






Nuove disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale

Scritto da: Maria Bitondo - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Si segnala che, con legge n. 6 del 22.1.2024 (in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 19 del 24.1.2024) sono state introdotte nell’Ordinamento nuove disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale.

La legge, che si compone di un solo articolo, prevede quanto segue.

1. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000.

2. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque, fuori dei casi di cui al comma 1, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000.

3. L'autorità' competente a ricevere il rapporto sui fatti di cui ai commi 1 e 2 e a irrogare le sanzioni amministrative previste dai medesimi commi è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni è notificato al trasgressore entro centoventi giorni dal giorno in cui il fatto è commesso.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinché siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della cultura, sono definite le modalità di destinazione e gestione dei proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2.

5. Entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.

6. Per tutto quanto non espressamente indicato dalla presente legge si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata ai commi 1 e 2 ovvero una sanzione penale:

a) l'autorità giudiziaria e l'autorità' amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;

b) l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.

8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza

pubblica.

La legge entra in vigore l’8.2.2024.

 


Avv. Maria Bitondo - Avvocata esperta in edilizia ed urbanistica

Sono un'Avvocata che esercita la sua professione dal 1995. In particolare, in questi anni, mi sono occupata di questioni in materia di urbanistica ed edilizia, espropriazioni, vincoli paesaggistici e storico-archeologici e, più in generale, di governo del territorio, sia in via giudiziale che stragiudiziale per Comuni, altre Amministrazioni Pubbliche, nonché Privati (persone fisiche e Società). Mi occupo, inoltre, di questioni di diritto civile sempre attinenti agli immobili ed, in particolare, in materia di contratti di compravendita, locazioni e comodati, regolarizzazioni, giudizi di usucapione.




Maria Bitondo

Esperienza


Contratti

L'esperienza maturata in materia di edilizia ed urbanistica mi agevola nella valutazione delle questioni attinenti ai contratti di compravendita immobiliare, locazioni, comodati e simili, sia in termini di verifica della conformità del bene, sia in termini di elaborazione delle clausole contrattuali a maggior tutela della posizione del Cliente.


Edilizia ed urbanistica

Mi occupo di edilizia ed urbanistica e, più in generale, di governo del territorio ormai da 29 anni, sia a livello stragiudiziale (ho dimestichezza con il Dipartimento urbanistico del Comune di Roma e della Regione Lazio ed, in generale con gli Uffici tecnici comunali e regionali), sia a livello giudiziario (frequento abitualmente il T.A.R., soprattutto del Lazio, ed il Consiglio di Stato). Ho seguito con successo l'attuazione di piani di zona, lottizzazione e recupero delle zone "O". Ho ottenuto l'annullamento e la rettifica di vincoli paesaggistici e storico-archeologici.


Diritto amministrativo

Mi occupo di diritto amministrativo e, nello specifico di edilizia ed urbanistica e di tutte le questioni comunque attinenti al governo del territorio, da 29 anni. Lo faccio sia rendendo consulenze, sia mediante assistenza stragiudiziale (per l'attuazione di comparti edificatori, ivi compresa la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo, il rilascio di PDC, SCIA, CILA, etc. ... anche in sanatoria, l'ottenimento di nullaosta in presenza di vincoli, presso il Genio civile, etc. ...) sia a livello giudiziario (primo e secondo grado). Mi è capitato anche di occuparmi di questioni in materia di concorsi pubblici.


Altre categorie:

Ricorso al TAR, Diritto immobiliare, Arte e beni culturali, Diritto civile, Eredità e successioni, Diritto condominiale, Locazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Caso legale seguito

Contratto preliminare di acquisto di un fabbricato a suo tempo usucapito dal Comune di Roma e poi retrocesso al suo proprietario

Sollecitata a livello amministrativo la retrocessione di un fabbricato a suo tempo espropriato dal Comune di Roma al fine di favorirne l'acquisto da parte del Cliente

L'attività è consistita nella redazione del contratto preliminare di acquisto di una palazzina realizzata sul confine di una riserva naturale regionale, preceduta dall'attività di assistenza stragiudiziale presso il competente dipartimento comunale per ottenere la retrocessione della stessa in favore del suo precedente proprietario il quale, in passato, ne aveva subito l'esproprio. Il Comune, infatti, nelle more non aveva più utilizzato il bene.

Sentenza giudiziaria

Respinta domanda di annullamento di un contratto di compravendita relativo a terreno edificabile all'interno di un piano id lottizzazione

Sentenza Tribunale di Viterbo, 18.11.2020 n. 1868

Il Tribunale adito ha respinto le domande formulate dall'attore/acquirente avendo, in sostanza, ritenuto - in conformità a quanto prospettato negli atti del convenuto/alienante - che la compravendita fosse pienamente valida, avendo per oggetto un terreno edificabile che tale si era dimostrato in virtù dell'avvenuto accoglimento dell'istanza di permesso di costruire da parte del competente Ufficio comunale. Irrilevante in proposito l'asserita, e peraltro non dimostrata irregolarità, delle opere di urbanizzazione a scomputo realizzate dal lottizzante. L’attore è stato condannato alla refusione delle spese di lite

Sentenza giudiziaria

Risoluzione di contratto preliminare previa risoluzione del relativo contratto di cessione e condanna alla restituzione della caparra versata

Sentenza Tribunale di Milano n. 11568 del 19.11.2018

In una complessa vicenda contrattuale, all'interno di una piano di lottizzazione, l'attore ha ottenuto la declaratoria di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di acquisto di un appartamento ed annesso box non seguito dalla regolare sottoscrizione del contratto definitivo e la conseguente condanna della Società proprietaria alla restituzione della caparra a suo tempo versata, previa declaratoria di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione del preliminare medesimo nel frattempo concluso con un terzo. La Società è stata altresì condannata al pagamento delle spese di lite.

Leggi altre referenze (15)

Lo studio

Maria Bitondo
Via G. Sacconi N. 4/b
Roma (RM)

Contatti:

Telefono WhatsApp Email

Per informazioni e richieste

Contatta l'Avv. Bitondo:

Contatta l'Avv. Bitondo per sottoporre il tuo caso:

Nome e cognome:
Città:
Email:
Telefono:
Descrivi la tua richiesta:
Telefono WhatsApp Email

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati

Telefono Email Chat
IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati
Privacy e cookie policy