Sentenza giudiziaria:
Il Tribunale adito ha respinto le domande formulate dall'attore/acquirente avendo, in sostanza, ritenuto - in conformità a quanto prospettato negli atti del convenuto/alienante - che la compravendita fosse pienamente valida, avendo per oggetto un terreno edificabile che tale si era dimostrato in virtù dell'avvenuto accoglimento dell'istanza di permesso di costruire da parte del competente Ufficio comunale. Irrilevante in proposito l'asserita, e peraltro non dimostrata irregolarità, delle opere di urbanizzazione a scomputo realizzate dal lottizzante.
L’attore è stato condannato alla refusione delle spese di lite