Pubblicazione legale:
Con la clausola “Ex Work”,
oggi molto diffusa per il trasporto internazionale, si
identifica la situazione in cui, nell’ambito di un contratto, il
venditore mette a disposizione la merce a terra in un suo stabilimento (o
magazzino) predefinito o concordato ed il compratore si assume tutti i costi e
rischi del trasporto.
Sostanzialmente il venditore è obbligato a dare solo la fattura commerciale ed
eventuali documenti per l'export previsti dal contratto nonché, ove richiesto
esplicitamente, a dare assistenza - a spese e rischio del compratore -
nell'ottenere la licenza di esportazione o altri documenti.
E’ evidente che si tratta di un contratto che ha meno impegni per il venditore
il cui solo onere è quello di assicurare che la merce sia pronta
alla data di spedizione nel luogo indicato.
Gli International Commercial Terms - INCOTERMS sono la serie
di termini codificati nel 1936 dalla ICC (International Chamber of Commerce)
appartenenti al diritto pattizio, utilizzati per definire in maniera univoca e
in tutto il mondo le responsabilità a carico dei vari soggetti giuridici
coinvolti in una operazione di trasferimento di beni da una nazione all’altra,
e per definire, altresì, la suddivisione, tra gli stessi soggetti, dei costi di
trasporto, doganali ed assicurativi.
La definizione di “Ex Works” secondo il testo ufficiale della ICC
è:
“Ex Works” means that the seller delivers when it places the goods at the
disposal of the buyer at the seller’s premises or at another named place (i.e.,
works, factory, warehouse, etc.). The seller does not need to load the goods on
any collecting vehicle, nor does it need to clear the goods for export, where
such clearance is applicable” (che tradotta sta a significare: “Ex Works
"significa che il venditore soddisfa l’obbligo di consegna quando mette la
merce a disposizione del compratore presso la sua sede o in un altro luogo
indicato (cioè, fabbrica, magazzino, ecc.). Il venditore non è obbligato
nemmeno a caricare la merce su alcun veicolo di raccolta, né deve assicurare la
merce per l'esportazione…”).
Con la pattuizione della clausola “Ex Works”, quindi, tutti i costi
e i rischi in termini di trasporto, assicurazione e doganale sono a carico del
compratore atteso che il venditore non è tenuto ad occuparsi, come
detto, né del carico delle merci; né del vettore scelto dal compratore e non è
tenuto nemmeno a sostenere i costi per lo sdoganamento all’esportazione.
Anche il rischio di perimento della merce incombe totalmente
sul compratore fin dalla presa in carico.
Il venditore adempie alle sue obbligazioni semplicemente mettendo la merce,
imballata e facilmente riconoscibile, a disposizione del compratore nel luogo
indicato (generalmente la propria fabbrica e/o magazzino).
Da qui consegue che giammai in un contratto che presenti la clausola
di cui innanzi, il trasportatore possa richiedere il pagamento del trasporto al
venditore, dovendosi ritenere, unico soggetto deputato al pagamento
l’acquirente.
E’ evidente anche che, per il trasportatore sarà più difficile ottenere il
pagamento qualora il compratore si trovi all’estero, ma potrà servirsi degli
odierni strumenti posti a tutela delle parti dalla legislazione internazionale.
Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati
Privacy e cookie policy