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La clausola ex work nei contratti di trasporto internazionale

Scritto da: Maria Cuomo - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

 Con la clausola “Ex Work”, oggi molto diffusa per il trasporto internazionale, si identifica la situazione in cui, nell’ambito di un contratto, il venditore mette a disposizione la merce a terra in un suo stabilimento (o magazzino) predefinito o concordato ed il compratore si assume tutti i costi e rischi del trasporto.


Sostanzialmente il venditore è obbligato a dare solo la fattura commerciale ed eventuali documenti per l'export previsti dal contratto nonché, ove richiesto esplicitamente, a dare assistenza - a spese e rischio del compratore - nell'ottenere la licenza di esportazione o altri documenti.


E’ evidente che si tratta di un contratto che ha meno impegni per il venditore il cui solo onere è quello di assicurare che la merce sia pronta alla data di spedizione nel luogo indicato.


Gli International Commercial Terms - INCOTERMS sono la serie di termini codificati nel 1936 dalla ICC (International Chamber of Commerce) appartenenti al diritto pattizio, utilizzati per definire in maniera univoca e in tutto il mondo le responsabilità a carico dei vari soggetti giuridici coinvolti in una operazione di trasferimento di beni da una nazione all’altra, e per definire, altresì, la suddivisione, tra gli stessi soggetti, dei costi di trasporto, doganali ed assicurativi.


La definizione di “Ex Works” secondo il testo ufficiale della ICC è:
“Ex Works” means that the seller delivers when it places the goods at the disposal of the buyer at the seller’s premises or at another named place (i.e., works, factory, warehouse, etc.). The seller does not need to load the goods on any collecting vehicle, nor does it need to clear the goods for export, where such clearance is applicable” (che tradotta sta a significare: “Ex Works "significa che il venditore soddisfa l’obbligo di consegna quando mette la merce a disposizione del compratore presso la sua sede o in un altro luogo indicato (cioè, fabbrica, magazzino, ecc.). Il venditore non è obbligato nemmeno a caricare la merce su alcun veicolo di raccolta, né deve assicurare la merce per l'esportazione…”).


Con la pattuizione della clausola “Ex Works”, quindi, tutti i costi e i rischi in termini di trasporto, assicurazione e doganale sono a carico del compratore atteso che il venditore non è tenuto ad occuparsi, come detto, né del carico delle merci; né del vettore scelto dal compratore e non è tenuto nemmeno a sostenere i costi per lo sdoganamento all’esportazione.


Anche il rischio di perimento della merce incombe totalmente sul compratore fin dalla presa in carico.
Il venditore adempie alle sue obbligazioni semplicemente mettendo la merce, imballata e facilmente riconoscibile, a disposizione del compratore nel luogo indicato (generalmente la propria fabbrica e/o magazzino).


Da qui consegue che giammai in un contratto che presenti la clausola di cui innanzi, il trasportatore possa richiedere il pagamento del trasporto al venditore, dovendosi ritenere, unico soggetto deputato al pagamento l’acquirente.


E’ evidente anche che, per il trasportatore sarà più difficile ottenere il pagamento qualora il compratore si trovi all’estero, ma potrà servirsi degli odierni strumenti posti a tutela delle parti dalla legislazione internazionale.



Pubblicato da:


Maria Cuomo

Avvocato civilista penalista ed amministrativista