Pubblicazione legale:
RIFLESSIONI RISPETTO ALLA SENTENZA
RESA DA CASSAZIONE CIVILE SEZIONE
VI IN DATA 20/01/2022 N. 1756 SULLE CONSEGUENZE DELLA MANCATA
SOTTOPOSIZIONE A PERIZIA DEL VEICOLO DANNEGGIATO OVVERO SULL AMANCATA
SOTTOPOSIZIONE A VISITA DEL DANNEGGIATO
La Cass. Civ.
sez. VI nella pronuncia del 20/01/2022 n. 1756 , con una interpretazione “teleologica “ dell’art. 145 del codice delle assicurazioni ha affermato
, rifacendosi al principio
espresso dal Giudice delle leggi (Corte Cost., sent. 3 maggio2012, n. 111) - che tale disposizione “ha un
chiaro intento deflattivo”, essendone evidente la finalità “di
razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella
materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari”, intento il cui
raggiungimento, tuttavia, “non è affidato soltanto alla prevista dilazione
temporale (invero modesta) di sessanta/novanta giorni” per la proposizione
della domanda risarcitoria, “ma - soprattutto - al procedimento ex art. 148
Codice assicurazioni private, che, nel prescrivere una partecipazione attiva
dell’assicuratore alla trattativa “ante causam”, mira a propiziare una
conciliazione precontenziosa” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent.
25gennaio2018, n. 1829, Rv. 647588-01);
Sempre secondo la prospettazione della Corte affinchè ”la
procedura di risarcimento descritta nella norma ora citata possa operare è
indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di
adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare un’offerta congrua”, ciò
che richiede sia “un presupposto formale”, ovvero “la trasmissione di una
richiesta contenente elementi (indicati nell’art. 148 Codice assicurazioni
private), sufficienti a permettere all’assicuratore di “accertare le responsabilità,
stimare il danno e formulare l’offerta”, sia “un requisito sostanziale”, e ciò
in quanto “la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella
fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c,c.), e buona fede (art.
1375 c.c.),” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent, n. 1829 del 2018, cit) ,
così che verrebbe meno a tale dovere di collaborazione - subendone,
come conseguenza, l’improponibilità della domanda risarcitoria - il danneggiato
che “si è sottratto all’ispezione” del mezzo, “attività utile alla
ricostruzione della dinamica dell’incidente e alla formulazione di una congrua
offerta risarcitoria” (cfr. ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 1829 del
2018, cit.).
Tuttavia, a
parere della sottoscritta tale interpretazione non può essere condivisa perché in tal modo “rientrerebbe dalla finestra” ciò, che di fatto, con la revisione del
testo dell’art. 148 CdA
è “uscito dalla porta”.
Il comma 1 dell’art. 148 così dispone: “Per i sinistri con soli danni a cose, la
richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento
e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono
disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta
ad accertare l'entita' del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale
documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e
motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi
per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni e'
ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai
conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato puo' procedere alla
riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al
periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni
di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il
completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse
prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non
siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal
presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa,
l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuera' le proprie
valutazioni sull'entita` del danno solo previa presentazione di fattura che
attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto
dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla
riparazione” (Comma modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n.
198; sostituito dall'articolo 32, comma 3, lettera a), del D.L. 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e,
da ultimo, modificato dall'articolo 21, comma 7-bis, del D.L. 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221
. A norma dell'articolo 125, comma 3,
del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24
aprile 2020, n. 27, fino al 31 luglio 2020, i termini di cui al presente comma,
per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di
necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della
valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60
giorni) .
Il comma 2 secondo la nuova formulazione così
recita: “L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta
per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si
ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato
lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere
presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al
comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli
aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali
si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e
della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età,
all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite,
da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi
permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o,
in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di
assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro
novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione (comma modificato dall'articolo 1 del D.Lgs.
6 novembre 2007, n.198. A norma
dell'articolo 125, comma 3, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con modificazioni,
dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 luglio 2020, i termini di cui al
presente comma, per la formulazione dell'offerta o della motivata
contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico
legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono
prorogati di ulteriori 60 giorni).
Avallando il principio espresso dalla Cassazione verrebbe a
porsi a carico del danneggiato un
onere ulteriore che non è espressamente previsto dalla legge, così
come quando si ritiene necessario, ai
fini della risarcibilità delle lesioni
provocate da veicoli non
identificati, l’onere di denuncia alle Autorità ( onere che, invece,
proprio per l’assenza di una specifica
previsione legislativa, nel corso del tempo, anche la Corte di legittimità
ha escluso debba ritenersi necessario quale condizione di procedibilità dell’azione).
Secondo il dettato normativo ,
infatti, senza ombra di dubbio, anche
in caso di mancata sottoposizione a
perizia del mezzo oppure in caso di mancata sottoposizione a visita del danneggiato,
non si può ritenere la improponibilità dell’azione, posto che il comma 3
dell’art. 148 CdA testualmente
recita: “Il danneggiato, in pendenza dei
termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non
puo' rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del
danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da
parte dell'impresa. Qualora cio' accada, i termini per l'offerta risarcitoria o
per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta
sono sospesi” (Comma sostituito dall'articolo 32, comma 3, lettera c), del
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo
2012, n. 27) .
Solo il verificarsi di una delle condizioni di cui
al comma 2 bis dello stesso art. 148
CdA finalizzato
a prevenire ed a contrastare fenomeni fraudolenti prevede delle ipotesi di sospensione dei termini fissati dai
commi 1 e 2 della stessa
disposizione .
E’ chiaro, allora , come
l’interpretazione data alla norma dalla Corte di legittimità, non sia
costituzionalmente orientata e
giustifichi, magari, anche una pronuncia a sezioni Unite sul Punto, considerando l’interesse ed il diritto al risarcimento da
parte del danneggiato , preminente
rispetto alla esigenza di
deflazionare il numero dei processi.
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