Pubblicazione legale:
E’ corretta l’applicazione dell’art. 149 DEL DLGVO 209/05 a tutte le
ipotesi di sinistro automobilistico
tra due vetture regolarmente assicurate a prescindere dalla sussistenza di
una contestazione sulla responsabilità?
Sebbene il Codice delle assicurazioni, sia entrato in vigore da oltre dieci anni, se ancora oggi siamo chiamati a confrontarci sulla
interpretazione delle disposizioni di
cui agli artt. 149 e 141 del d. lgs. 209/05, ovvero sulle c.d. procedure CARD , è evidente che la formulazione adottata dal legislatore, non sia
chiara .
Lo dimostrano le più recenti sentenze
rese dalla Corte di Cassazione , che
contengono interpretazioni a
volte contrastanti , in
merito a quelle che dovrebbero essere le
condizioni di procedibilità delle azioni;
in merito alla necessità o meno
della vocatio in ius del responsabile
civile ovvero del vettore; in merito al valore da attribuire alla richiesta di
risarcimento danni comunicata alla compagnia del veicolo antagonista ai fini
della successiva introduzione del giudizio nelle forme del risarcimento ordinario quand’anche inizialmente la parte avesse
inteso di richiedere l’indennizzo
diretto.
Ed è stata proprio questa
ulteriore sentenza che mi convince
maggiormente, in merito al fatto che ,
la richiesta di indennizzo diretto sia stata prevista dal legislatore per
quelle sole ipotesi in cui il
risarcimento del danno non possa ritenersi contestato .
Così che, allorquando emerga
dalla istruttoria demandata alla società assicuratrice in via preventiva, una
circostanza per cui la parte che invoca
l’indennizzo possa non avere pienamente
ragione, dovrebbe ritenersi preclusa per
quella parte di agire giudiziariamente
invocando l’indennizzo diretto ,
dovendosi ritenere ammissibile, in tali ipotesi, esclusivamente l’azione
ordinaria, nelal quale, espressamente era previsto il litisconsorzio necessario
con il responsabile civile .
A mio modesto avviso l’applicazione
che stiamo facendo dell’art. 149 CDA , non rispecchia la ratio
che aveva portato il legislatore ad introdurre
tale procedura, diversa da quella ordinaria , così che
erroneamente si ritiene che allorquando si verifica un sinistro
automobilistico con due veicoli regolarmente assicurati, indistintamente si
possa proporre l’azione ordinaria
ovvero quella dell’indennizzo diretto
ritenendo che la prova da fornire nelle due fattispecie sia identica.
Infatti, la volontà del
legislatore era quella di assicurare al
danneggiato, in particolari situazioni ed in presenza di particolari
presupposti, la possibilità di ottenere
un risarcimento celere e soddisfacente, tale da impedire il ricorso all’
Autorità Giudiziaria.
Se la celerità nella procedura di risarcimento appare
in maniera più evidente se si pensa alla prova richiesta per le ipotesi di risarcimento del terzo
trasportato che agisca ai sensi dell'art. 141
C.d.A. del d.lgs. 209/2005, in materia di
tutela del terzo trasportato, secondo quello che l’orientamento attuale non altrettanto chiara
è la efficacia che potrebbe avere sul contenzioso, la corretta applicazione
dell'art. 149 .
Ciò perchè, sostanzialmente, oggi,
qualora chi richiede l'indennizzo diretto, non venga risarcito, è onerato, dalla prassi
e dalla pratica, a fornire la stessa prova che dovrebbe fornire il
danneggiato che abbia scelto, invece, di ottenere il risarcimento nelle forme
ordinarie, dettate dal combinato disposto degli articoli 144 e 148 del d. lgs.
209/2005, con l'unica variazione attinente al soggetto cui è richiesto il
risarcimento, individuato non già nella società assicuratrice del veicolo del
presunto responsabile civile, bensì nella società assicuratrice che garantisce, per la RCA, il veicolo del danneggiato.
In tal modo, quale conseguenza dell'errata applicazione della
disposizione, si avrà l'ulteriore
risvolto della portabilità del pagamento effettuato dalla società che non
era obbligata al risarcimento, nella c.d.
stanza di compensazione.
Seppure ciò non si evinca chiaramente dal tenore letterale della
norma, il legislatore ha voluto prevedere una forma di tutela
snella per quegli incidenti automobilistici, intercorsi tra soli due veicoli,
per i quali l'accertamento della responsabilità sia semplice, in quanto riconducibile
astrattamente ad una delle ipotesi previste dall'ALLEGATO "a" del codice delle assicurazioni.
Per tali sinistri, l'obbligo del danneggiato è unicamente quello di inoltrare, alla propria compagnia di assicurazione, una richiesta di risarcimento
dettagliata, così da rendere possibile l'istruzione della pratica, la verifica della entità del danno, la
effettiva coerenza del danno con la
dinamica e la compatibilità del danno con quello riportato dal veicolo
antagonista, al fine di procedere nel termine di 30 giorni, nel caso di esistenza di CID a doppia firma, ovvero nel termine di 60 giorni, in assenza dello stesso, alla formulazione di
una proposta transattiva ovvero
alla comunicazione delle ragioni
del diniego.
Il legislatore, quindi, ha
spostato gli obblighi maggiori di tale
procedura a carico delle imprese di
assicurazione, prevedendo anche una sanzione da comminare alle stesse per la
ipotesi di inottemperanza, giusta disposto del comma 10 dell'art. 148 del d.lgs.
209/2005.
Le conseguenze della inottemperanza della società all'accertamento e
liquidazione del danno nei tempi innanzi indicati o la mancata comunicazione delle
ragioni del diniego del risarcimento nei
medesimi termini, implica la possibilità, per il danneggiato, di rivolgersi all’autorità
giudiziaria non già per richiedere, previo accertamento della responsabilità
del conducente del veicolo antagonista e previo riconoscimento della
sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'indennizzo diretto, la
condanna al pagamento, quanto
piuttosto, per richiedere l'accertamento
dell'inadempimento della società rispetto alle disposizioni contenute nell'art.
48 (accertamento del danno e liquidazione) e quindi per richiedere la sola
liquidazione del danno.
Per questo motivo, deve escludersi nella ipotesi di azione proposta ex
art. 149 del d.lgs. 209/2005 la
previsione di un litisconsorzio
necessario con il responsabile civile, atteso che, unico soggetto che la
norma prevede possa intervenire nel
procedimento, è la compagnia del responsabile.
Ciò è giustificato dal fatto che,
l'art. 145 del d.lgs. 209/2005, prevede un obbligo di comunicazione della richiesta di risarcimento anche alla
società che copre i rischi del veicolo
antagonista, al fine di renderla edotta
della sostenuta responsabilità del presunto
responsabile e di allertarla per la ipotesi in cui anche il proprio
assicurato richieda il risarcimento, con
le stesse modalità.
Qualora la compagnia del veicolo della controparte accerti che la tesi
sostenuta dal danneggiato non sia veritiera, al fine di evitare che vi possa
essere avallo ad un risarcimento che poi
andrà portato in compensazione, il legislatore ha previsto la possibilità
della sua costituzione in giudizio per impedire che il risarcimento venga
riconosciuto.
E' evidente, infatti , l'interesse della società interventrice ad evitare che gli effetti della pronuncia nei confronti
di due soggetti diversi, possano poi, andare ad incidere nella propria sfera giuridica patrimoniale.
Giammai, quindi, una pronuncia
resa in un procedimento ex art. 149 del d.lgs. 209/2005 può
acquisire efficacia di cosa
giudicata nei confronti del responsabile civile, perchè in tale procedura la responsabilità dovrebbe essere stata acclarata a monte, proprio dalla società obbligata al pagamento.
Da quanto detto consegue che, la corretta applicazione della disposizione
dell'art. 149 del d.lgs. 209/2005 dovrebbe portare ad escludere ciò che di
fatto avviene, ovverosia la richiesta di
risarcimento, nelle forme di indennizzo diretto, da parte di entrambi i soggetti
coinvolti nel sinistro.
Dovrebbe esserci un sistema di
cooperazione tra società per cui,
all'esito dell'accertata
contraddittorietà delle versioni, si dovrebbe negare il risarcimento al proprio assicurato,
inducendolo ad agire giudizialmente
ma con le forme ordinarie del
procedimento previsto dal combinato disposto
degli artt. 144 e 148 del d.lgs. 209/2005, con il litisconsorzio necessario dei
proprietari dei veicoli coinvolti, così da impedire il contrasto tra giudicati.
Nel caso, quindi, di diniego al
risarcimento con le forme dell'indennizzo diretto, il danneggiato dovrebbe agire, come detto, con le modalità
ordinarie.
Come risolvere, però, il problema
della costituzione in mora, ai fini della procedibilità dell'azione ex art. 148
del d.lgs. 209/2005, qualora sia stata
inoltrata una richiesta di risarcimento alla società antagonista solo ai sensi
dell'art. 145 (ovverosia ai soli fini
della comunicazione) ?
Il problema appare di facile soluzione: nella richiesta di risarcimento
danni il danneggiato dovrà precisare che
la stessa viene inviata, non solo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 145 e
149 del d.lgs. 209/2005, ma anche, per la ipotesi di ritenuta inapplicabilità
della procedura di indennizzo diretto, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto di cui agli artt. 144 e 148 del d.lgs. citato.
In tal modo, il danneggiato non sarebbe costretto a dover
ripetere la richiesta di
risarcimento del danno con conseguente perdita di tempo.
Con tale impostazione, realmente il danneggiato potrebbe avere una
tutela più immediata e
sarebbero sottoposte a giudizio solo quelle ipotesi di differenza tra la
pretesa del danneggiato rispetto alle somme offerte dalla assicurazione.
Per queste ipotesi, il giudice, ugualmente non dovrebbe essere
chiamato ad un rinnovato accertamento
della responsabilità, ma solo alla verifica in merito alla correttezza della
valutazione del danno, in tal modo riducendo i tempi della causa ed anche gli oneri probatori posti a carico del
danneggiato in una ipotesi ordinaria.
La mancata comunicazione delle ragioni del diniego del risarcimento,
anche in una ipotesi di contrasto di responsabilità, deve essere posta a carico
della società assicuratrice, che qualora
abbia omesso di inviarla, va comunque
condannata al risarcimento, assumendo a
suo carico le conseguenze del proprio inadempimento rispetto alle
precise disposizioni di legge.
Quali le conseguenze riconducibili ad una scorretta applicazione dell’art.149?
Non pare si possa parlare di
nullità dell’ azione.
Invero, attualmente viene rafforzata
la tutela della società assicuratrice del danneggiato, che va
a beneficiare di un ulteriore prova di
responsabilità del conducente del veicolo
antagonista, così che nulla possa
essere obiettato per il pagamento che
andrà a fare e successivamente a chiedere
di compensare.
Paga il conto il danneggiato che, invece, lo Stato voleva tutelare con
una procedura snella e che spostava a carico del potere forte gli oneri più
consistenti ai fini della liquidazione del danno.
E' per quanto sopra rappresentato va
ritenuto che, nelle procedure di
indennizzo diretto non sia necessaria
la compresenza del responsabile civile.
In effetti, la responsabilità del
conducente del veicolo antagonista dovrebbe essere desunta dalla riconducibilità
della fattispecie ad una di quelle
previste nell'allegato, per le quali il legislatore ha già sancito
ed individuato le posizioni di ragione e/o di torto .
Al massimo, in tema di
risarcimento, quando vi è un problema di liquidazione del danno,
potrebbe ritenersi giustificabile l'ammissione della prova testimoniale per scongiurare un concorso di responsabilità
del danneggiato non già ex art. 2054 secondo comma c.c. , quanto ex art. 1227 c.c..
Ciò perchè la natura della
disposizione è diversa e non è collegata alla circolazione stradale, quanto al comportamento colposo del creditore
che avrebbe potuto evitare il danno ovvero rendere meno gravose
le conseguenze del sinistro.
Anche in questo caso, trattandosi di un accertamento che investe la posizione del danneggiato e
che esula dalla posizione del presunto responsabile non si ravvisa una
compartecipazione di quest’ultimo nel procedimento.
Data la molteplicità di orientamenti, nemmeno mi sento di ritenere
inammissibile, in un procedimento instaurato
ex art. 149 d.lgs. 209/2005, una
domanda di accertamento della
responsabilità nella determinazione del sinistro a carico del conducente del veicolo
della controparte, in ragione del fatto che il codice
prevede la possibilità di proporre in un solo giudizio
più azioni che siano tra esse
collegate.
Quindi, la richiesta di accertamento della responsabilità va
ritenuta domanda accessoria o ulteriore domanda che si affianca a quella
che la norma ha previsto per la tutela del danneggiato.
Passando, poi, alla tutela del
terzo trasportato introdotta dall'art.
141 del dlgvo 209/05, voglio rammentare
che, di fatto, già prima della entrata
in vigore del codice delle assicurazioni, al
trasportato era assicurata una tutela privilegiata, riconoscendo
l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 2055 c.c. , in virtù delle quali, egli avrebbe potuto richiedere il risarcimento ad uno solo dei corresponsabili solidali che,
per il pagamento effettuato, avrebbero potuto agire in regresso nei
confronti degli altri condebitori.
Tale norma, devo dire che ha trovato scarsa applicazione pratica anche
perchè non era chiaro l'onere probatorio che fosse imposto a chi intendeva
richiedere il risarcimento.
L'art. 141 del d.lgs. 209/2005 ha
sbaragliato ogni dubbio: a prescindere dall'accertamento della responsabilità,
il trasportato, a qualsiasi titolo, su
un veicolo coinvolto in un incidente
automobilistico, va risarcito dalla compagnia del vettore.
Onere probatorio a carico della
parte che ha riportato le
lesioni, è quello di provare la circostanza del trasporto, la mancata
corresponsabilità ex art. 1227 c.c., dimostrando di aver
utilizzato gli ausili di legge e
la esistenza della copertura
assicurativa.
Il problema si è posto con riferimento alla applicabilità di lesioni riportate su un veicolo
che non fosse coinvolto in un incidente automobilistico, ovvero avesse
subito un incidente senza
responsabilità di un altro veicolo.
Trattandosi di una procedura CARD,
si deve escludere che si possa invocare la disposizione dell'art.
141 del d.lgs. 209/05 in ipotesi che non prevedano la possibilità
di portare in compensazione il pagamento
che la società del vettore dovrebbe effettuare.
Resta ferma la possibilità di
invocare il risarcimento comunque nei confronti del vettore , ma
con l'onere di provare la sua
responsabilità.
Proprio perchè si prescinde
dall'accertamento della responsabilità
e, quindi, proprio perchè, diversamente dalla
procedura di cui dell'art. 149 del d.lgs. 209/2005, al fine
di riconoscere il risarcimento del
danneggiato va verificata la riconducibilità della dinamica ad una delle
fattispecie per le quali risulta già
prevista la responsabilità a carico dell'uno piuttosto che dell'altro
conducente, la richiesta di risarcimento
non deve essere inoltrata anche alla società del veicolo antagonista, così come non deve essere chiamato in causa
il vettore, in ragione del fatto
che l'obbligo di pagamento a carico della impresa assicuratrice è espressamente
prevista dalla legge, senza alcuna condizione.
Quanto al contenuto della richiesta di risarcimento danni per lesioni subite
dal trasportato va detto che deve essere completa, dovendo porre la società in condizione di gestire il sinistro.
Una richiesta insufficiente implica una declaratoria di improponibilità
della domanda e di improcedibilità.
Alla mancata adesione all'invito a perizia , sia per il danno a cose, sia
per le lesioni, non è più ricollegata , quale conseguenza, la sospensione dei
termini fissati dall'art. 145 del d.lgs.
209/2005, quanto, piuttosto, l'esonero di responsabilità per la società di
formulare una offerta transattiva ovvero di comunicare le ragioni di diniego al
risarcimento , onde escludere la applicabilità delle sanzioni collegate
all'inadempimento dal già richiamato comma 10 dell'art. 148 del d.lgs. 209/2005.
La scarsa chiarezza della normativa e le maglie troppo larghe lasciate dal
legislatore, portano comunque a diversi orientamenti interpretativi.
L'essenziale è che si cerchi
sempre di dare una interpretazione
corretta nel rispetto dei principi costituzionali di
tutela dei diritti dei
cittadini.
Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
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