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Le azioni ex artt 141 e 149 del codice delle Assicurazioni

Scritto da: Maria Cuomo - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

E’ corretta l’applicazione  dell’art. 149 DEL DLGVO 209/05 a tutte le ipotesi di sinistro automobilistico  tra  due  vetture regolarmente  assicurate a prescindere dalla sussistenza di una contestazione sulla responsabilità?

 

 Sebbene  il Codice delle assicurazioni,  sia entrato in vigore  da oltre dieci anni,  se  ancora oggi siamo chiamati a confrontarci sulla interpretazione  delle disposizioni di cui agli artt. 149  e  141 del d. lgs. 209/05, ovvero  sulle  c.d. procedure CARD , è evidente che la formulazione  adottata dal legislatore,  non sia   chiara .

Lo dimostrano le  più recenti  sentenze  rese dalla Corte di Cassazione  ,  che  contengono interpretazioni a  volte contrastanti ,  in merito  a quelle che dovrebbero essere le condizioni di procedibilità delle azioni;   in merito alla  necessità o meno della vocatio in ius del  responsabile civile ovvero del vettore; in merito al valore da attribuire alla richiesta di risarcimento  danni   comunicata alla compagnia  del veicolo antagonista  ai fini  della successiva introduzione del giudizio   nelle forme del risarcimento ordinario  quand’anche inizialmente la parte avesse inteso di  richiedere l’indennizzo diretto.

Ed è stata proprio  questa ulteriore sentenza  che mi convince maggiormente,  in merito al fatto che , la richiesta di indennizzo diretto sia stata prevista dal legislatore per quelle sole ipotesi in cui il  risarcimento del  danno  non possa ritenersi contestato  .

Così che, allorquando   emerga dalla istruttoria demandata alla società assicuratrice in via preventiva, una circostanza per cui  la parte che invoca l’indennizzo possa  non avere pienamente ragione,  dovrebbe ritenersi preclusa per quella parte di  agire giudiziariamente invocando l’indennizzo diretto ,   dovendosi ritenere ammissibile, in tali ipotesi, esclusivamente l’azione ordinaria, nelal quale, espressamente era previsto il litisconsorzio necessario con il responsabile civile  .

 

A mio modesto  avviso l’applicazione che stiamo   facendo dell’art. 149  CDA , non rispecchia  la ratio che aveva portato il  legislatore ad  introdurre  tale  procedura,  diversa da quella ordinaria  , così che  erroneamente   si ritiene che  allorquando si verifica un sinistro automobilistico con due veicoli regolarmente assicurati, indistintamente si possa proporre l’azione   ordinaria ovvero quella dell’indennizzo diretto  ritenendo  che la prova da fornire  nelle due fattispecie sia identica.

Infatti,   la volontà del legislatore  era quella di assicurare al danneggiato, in particolari situazioni ed in presenza di particolari presupposti,  la possibilità di ottenere un risarcimento celere e soddisfacente, tale da impedire il ricorso all’ Autorità Giudiziaria.

Se la celerità nella procedura di risarcimento    appare   in maniera più evidente se si pensa  alla  prova richiesta  per le ipotesi di risarcimento del terzo trasportato che agisca  ai sensi  dell'art. 141   C.d.A.  del d.lgs. 209/2005,  in materia di  tutela del terzo trasportato,  secondo quello che  l’orientamento attuale non altrettanto chiara è  la efficacia che potrebbe avere  sul contenzioso, la corretta applicazione dell'art. 149 .

Ciò perchè, sostanzialmente, oggi,  qualora chi richiede l'indennizzo diretto,  non venga risarcito, è onerato, dalla prassi e dalla pratica,  a  fornire la stessa prova che dovrebbe fornire il danneggiato che abbia scelto, invece, di ottenere il risarcimento nelle forme ordinarie, dettate dal combinato disposto degli articoli 144 e 148 del d. lgs. 209/2005, con l'unica variazione attinente al soggetto cui è richiesto il risarcimento, individuato non già nella società assicuratrice del veicolo del presunto responsabile civile, bensì nella società assicuratrice  che garantisce,  per la RCA, il veicolo del danneggiato.

In tal modo, quale conseguenza dell'errata applicazione della disposizione, si avrà  l'ulteriore risvolto della  portabilità del  pagamento effettuato dalla società che non era obbligata al risarcimento,   nella c.d. stanza  di compensazione.

Seppure ciò non si evinca chiaramente dal tenore letterale della norma,  il legislatore  ha voluto prevedere una forma di tutela snella per quegli incidenti automobilistici, intercorsi tra soli due veicoli, per i quali l'accertamento della responsabilità sia  semplice, in quanto riconducibile astrattamente ad una delle ipotesi previste dall'ALLEGATO "a"  del codice delle assicurazioni.

Per tali sinistri, l'obbligo del danneggiato è unicamente quello di  inoltrare, alla propria compagnia di  assicurazione, una richiesta di risarcimento dettagliata, così da rendere possibile l'istruzione della pratica,  la verifica della entità del danno, la effettiva  coerenza del danno con la dinamica e la compatibilità del danno con quello riportato dal veicolo antagonista, al fine di procedere nel termine di  30 giorni, nel caso di esistenza di  CID a doppia firma, ovvero  nel termine di 60 giorni,  in assenza dello stesso, alla formulazione di una proposta transattiva ovvero  alla   comunicazione delle ragioni del diniego.

Il  legislatore, quindi, ha spostato  gli obblighi maggiori di tale procedura a carico delle  imprese di assicurazione, prevedendo anche una sanzione da comminare alle stesse per la ipotesi di inottemperanza, giusta disposto del comma 10 dell'art. 148 del d.lgs. 209/2005.

Le conseguenze della inottemperanza della società all'accertamento e liquidazione del danno nei tempi innanzi indicati o la mancata comunicazione delle ragioni del  diniego del risarcimento nei medesimi termini, implica la possibilità, per il danneggiato, di rivolgersi all’autorità giudiziaria non già per richiedere, previo accertamento della responsabilità del conducente del veicolo antagonista e previo riconoscimento della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'indennizzo diretto, la condanna al  pagamento, quanto piuttosto,  per richiedere l'accertamento dell'inadempimento della società rispetto alle disposizioni contenute nell'art. 48 (accertamento del danno e liquidazione) e quindi per richiedere la sola liquidazione del danno.

Per questo motivo, deve escludersi nella ipotesi di azione proposta ex art. 149  del d.lgs. 209/2005 la previsione di un litisconsorzio  necessario con il responsabile civile, atteso che, unico soggetto che la norma prevede possa  intervenire nel procedimento, è la compagnia del responsabile.

Ciò è giustificato dal fatto che,  l'art. 145 del d.lgs. 209/2005, prevede un obbligo di comunicazione  della richiesta di risarcimento anche alla società  che copre i rischi del veicolo antagonista,  al fine di renderla edotta della  sostenuta responsabilità del presunto responsabile e di allertarla per la ipotesi in cui anche il proprio assicurato  richieda il risarcimento, con le stesse modalità.

Qualora la compagnia del veicolo della controparte accerti che la tesi sostenuta dal danneggiato non sia veritiera, al fine di evitare che vi possa essere avallo ad un risarcimento  che poi andrà portato  in compensazione,  il legislatore ha previsto la possibilità della sua costituzione in giudizio per impedire che il risarcimento venga riconosciuto.

E' evidente, infatti , l'interesse della società  interventrice ad evitare che   gli effetti della pronuncia nei confronti di  due soggetti diversi, possano poi,  andare ad incidere nella  propria sfera giuridica patrimoniale.

Giammai,  quindi, una pronuncia resa in un procedimento ex art. 149 del d.lgs. 209/2005  può  acquisire  efficacia di cosa giudicata nei confronti del responsabile civile, perchè in tale procedura  la responsabilità  dovrebbe essere  stata acclarata a monte, proprio   dalla società obbligata al pagamento.

Da quanto detto consegue che, la corretta applicazione della disposizione dell'art. 149 del d.lgs. 209/2005 dovrebbe portare ad escludere ciò che di fatto avviene, ovverosia la  richiesta di risarcimento, nelle forme di indennizzo diretto, da parte di entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro.

Dovrebbe esserci un sistema di  cooperazione tra società per  cui, all'esito dell'accertata  contraddittorietà delle versioni, si dovrebbe  negare il risarcimento al proprio assicurato, inducendolo ad agire  giudizialmente ma  con le forme ordinarie del procedimento previsto dal combinato disposto  degli artt. 144 e 148 del d.lgs. 209/2005,  con il litisconsorzio necessario dei proprietari dei veicoli coinvolti, così da impedire il contrasto tra giudicati.

Nel caso, quindi, di diniego  al risarcimento con le forme dell'indennizzo diretto,  il danneggiato   dovrebbe agire, come detto, con le modalità ordinarie.

 

Come risolvere, però,  il problema della costituzione in mora, ai fini della procedibilità dell'azione ex art. 148 del d.lgs. 209/2005,  qualora sia stata inoltrata una richiesta di risarcimento alla società antagonista solo ai sensi dell'art. 145  (ovverosia ai soli fini della comunicazione) ?

Il problema appare di facile soluzione: nella richiesta di risarcimento danni il danneggiato  dovrà precisare che la stessa viene inviata, non solo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 145 e 149 del d.lgs. 209/2005, ma anche, per la ipotesi di ritenuta inapplicabilità della procedura di indennizzo diretto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 144 e 148 del d.lgs. citato.

In tal  modo,  il danneggiato non sarebbe costretto a  dover  ripetere  la richiesta di risarcimento del danno con conseguente perdita di tempo.

 

Con tale impostazione, realmente il danneggiato potrebbe avere una tutela  più immediata  e  sarebbero sottoposte a giudizio solo quelle ipotesi di  differenza tra la pretesa del danneggiato rispetto alle somme offerte dalla assicurazione.

Per queste ipotesi,   il  giudice, ugualmente non dovrebbe essere chiamato  ad un rinnovato accertamento della responsabilità, ma solo alla verifica in merito alla correttezza della valutazione del danno,  in tal modo  riducendo i tempi della  causa ed anche  gli oneri probatori posti a carico del danneggiato in una ipotesi ordinaria.

 

La mancata comunicazione delle ragioni del diniego del risarcimento, anche in una ipotesi di contrasto di responsabilità, deve essere posta a carico della società assicuratrice, che  qualora abbia omesso di inviarla,  va comunque condannata al risarcimento,  assumendo a suo carico  le conseguenze  del proprio inadempimento rispetto alle precise disposizioni di legge.

 

Quali le conseguenze riconducibili ad una scorretta applicazione dell’art.149?

Non pare si possa parlare di  nullità dell’ azione.

Invero, attualmente viene rafforzata  la tutela della società assicuratrice del danneggiato,  che  va a beneficiare  di un ulteriore prova di responsabilità del conducente del veicolo  antagonista,  così che nulla possa essere obiettato  per il pagamento che andrà a fare e successivamente a chiedere  di compensare.

Paga il conto il danneggiato che, invece, lo Stato voleva tutelare con una procedura snella e che spostava a carico del potere forte gli oneri più consistenti ai fini della liquidazione del danno.

E' per quanto sopra  rappresentato va ritenuto che, nelle procedure  di indennizzo diretto non sia  necessaria la  compresenza del responsabile civile.

In effetti, la responsabilità del  conducente del veicolo antagonista  dovrebbe essere desunta dalla riconducibilità della  fattispecie ad una di quelle previste nell'allegato, per le quali il legislatore ha già   sancito  ed individuato le posizioni di ragione e/o di torto .

 

Al massimo, in tema di  risarcimento, quando vi è un problema di liquidazione del danno, potrebbe ritenersi giustificabile l'ammissione della prova testimoniale  per scongiurare un concorso di responsabilità del danneggiato non già ex art. 2054 secondo comma c.c. , quanto  ex art. 1227 c.c..

Ciò perchè  la natura della disposizione  è diversa  e non è collegata alla  circolazione stradale, quanto  al comportamento colposo del creditore che  avrebbe potuto  evitare il danno ovvero rendere meno gravose le conseguenze del sinistro.

Anche in questo caso, trattandosi di un accertamento  che investe la posizione del danneggiato e che esula dalla posizione del presunto responsabile non si ravvisa una compartecipazione di quest’ultimo nel procedimento.

 

Data la molteplicità di orientamenti, nemmeno mi sento di ritenere inammissibile, in un procedimento instaurato  ex art. 149 d.lgs. 209/2005,  una domanda  di accertamento della responsabilità nella determinazione del sinistro  a carico del conducente  del veicolo  della controparte,  in  ragione del fatto  che il codice  prevede la possibilità di proporre in un solo  giudizio  più azioni  che siano tra esse collegate.

Quindi, la richiesta di accertamento della responsabilità va ritenuta  domanda accessoria  o ulteriore domanda che si affianca a quella che  la norma  ha previsto per la tutela del danneggiato.

Passando, poi, alla tutela del terzo trasportato introdotta  dall'art. 141 del dlgvo 209/05,  voglio rammentare che, di fatto, già prima della  entrata in vigore del codice delle assicurazioni, al  trasportato era assicurata una tutela privilegiata, riconoscendo l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 2055 c.c. ,  in virtù delle quali,  egli avrebbe potuto richiedere  il risarcimento ad uno solo dei  corresponsabili solidali  che,  per il pagamento  effettuato,  avrebbero potuto agire in regresso nei confronti degli altri condebitori.

Tale norma, devo dire che ha trovato scarsa applicazione pratica anche perchè non era chiaro l'onere probatorio che fosse imposto a chi intendeva richiedere il risarcimento.

L'art. 141  del d.lgs. 209/2005 ha sbaragliato ogni dubbio: a prescindere dall'accertamento della responsabilità, il trasportato,  a qualsiasi titolo, su un veicolo coinvolto in un incidente   automobilistico, va risarcito dalla compagnia del vettore.

Onere probatorio a carico della  parte  che ha riportato le lesioni,  è quello di provare  la circostanza del trasporto, la mancata corresponsabilità ex art. 1227 c.c., dimostrando di   aver  utilizzato gli ausili di legge e  la  esistenza della copertura assicurativa.

Il problema si è posto con riferimento alla applicabilità di  lesioni riportate  su un veicolo  che non fosse coinvolto in un incidente automobilistico,  ovvero avesse  subito  un incidente senza responsabilità di un altro veicolo.

Trattandosi di una procedura CARD,  si deve escludere che si possa invocare la disposizione dell'art. 141  del d.lgs. 209/05  in ipotesi che non prevedano la possibilità di  portare in compensazione il pagamento che la società del vettore dovrebbe effettuare.

Resta ferma la possibilità di  invocare  il risarcimento  comunque nei confronti del vettore , ma con  l'onere di provare la sua responsabilità. 

 

Proprio perchè  si prescinde dall'accertamento della  responsabilità e, quindi, proprio perchè, diversamente dalla  procedura  di cui  dell'art. 149 del d.lgs. 209/2005, al fine di  riconoscere il risarcimento del danneggiato va verificata la riconducibilità della dinamica ad una delle fattispecie per le quali  risulta già prevista la responsabilità a carico dell'uno piuttosto che dell'altro conducente,  la richiesta di risarcimento non deve essere inoltrata anche alla società del veicolo antagonista,  così come non deve essere chiamato in causa il vettore,  in ragione del fatto che   l'obbligo di pagamento  a carico della  impresa assicuratrice è espressamente prevista dalla legge, senza alcuna condizione.

 

Quanto al contenuto della richiesta di risarcimento danni per lesioni subite dal trasportato va detto che deve essere completa,  dovendo porre la società in condizione di   gestire il sinistro.

Una   richiesta insufficiente  implica una declaratoria di improponibilità della domanda e di improcedibilità.

 

Alla mancata adesione all'invito a perizia , sia per il danno a cose, sia per le lesioni, non è più ricollegata , quale conseguenza, la sospensione dei termini fissati dall'art. 145  del d.lgs. 209/2005, quanto, piuttosto, l'esonero di responsabilità per la società di formulare una offerta transattiva ovvero di comunicare le ragioni di diniego al risarcimento , onde escludere la applicabilità delle sanzioni collegate all'inadempimento dal già richiamato comma 10 dell'art. 148 del d.lgs. 209/2005.

 

La  scarsa  chiarezza della normativa  e le maglie troppo larghe lasciate dal legislatore,   portano comunque  a diversi orientamenti interpretativi.

L'essenziale è che  si cerchi sempre   di dare una interpretazione corretta   nel rispetto  dei principi costituzionali  di  tutela dei  diritti dei cittadini. 

 

 

 

  

 

 



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Maria Cuomo

Avvocato civilista penalista ed amministrativista