Pubblicazione legale:
Con sentenza n. 4411/2023 il
Tribunale di Catania – Sezione Lavoro ha riconosciuto il diritto del
lavoratore, assunto con la qualifica di impiegato commerciale, Livello 5 del
CCNL per gli addetti al settore Commercio e Terziario – Confcommercio, alla
corresponsione dell’indennità di cassa e maneggio denaro prevista dall’art. 218
del richiamato CCNL.
Il Tribunale ha accolto la tesi
prospettata dai legali del lavoratore, Domenico Paratore e Maria Eleonora
Puglisi, secondo cui:
i. per l’insorgenza del diritto alla corresponsione dell’indennità non è
necessario che l’attività svolta a contatto con il denaro abbia carattere di
esclusività né che, a livello di contrattazione individuale, vi sia una “specifica previsione di responsabilità
contabile del dipendente”, così disattendendo la tesi difensiva di parte
datoriale secondo cui “l’indennità
andrebbe esclusa per il difetto di prova in merito all’obbligo di accollarsi
eventuali differenze”;
ii. l’indennità è dovuta anche nell’ipotesi in cui i pagamenti vengono
ricevuti a mezzo assegno in quanto trattasi comunque di “un mezzo di pagamento il cui maneggio non fa venir meno rischi e
responsabilità”;
iii. in assenza di una specifica contestazione sul quantum della pretesa, devono porsi a fondamento della decisione i
“conteggi effettuati dalla stessa parte
ricorrente, consolidatisi nell’importo formulato nell’atto introduttivo”,
in quanto l’onere di specifica contestazione del quantum sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la
sussistenza del credito “poiché la
negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l’affermazione dell’erroneità della loro quantificazione”.
In conclusione, il Tribunale adito ha
riconosciuto il diritto del dipendente alla corresponsione della richiesta
indennità di cassa e maneggio denaro nella misura del 5% della paga nazionale
conglobata di cui all’art. 212 del CCNL di categoria, con conseguente
incremento del trattamento di fine rapporto – già erogato da parte datoriale – oltre
interessi e rivalutazione monetaria ex art.
429 c.p.c.