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Sull'indennità di cassa e maneggio danaro

Scritto da: Maria Eleonora Puglisi - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Con sentenza n. 4411/2023 il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro ha riconosciuto il diritto del lavoratore, assunto con la qualifica di impiegato commerciale, Livello 5 del CCNL per gli addetti al settore Commercio e Terziario – Confcommercio, alla corresponsione dell’indennità di cassa e maneggio denaro prevista dall’art. 218 del richiamato CCNL.

Il Tribunale ha accolto la tesi prospettata dai legali del lavoratore, Domenico Paratore e Maria Eleonora Puglisi, secondo cui:

i.      per l’insorgenza del diritto alla corresponsione dell’indennità non è necessario che l’attività svolta a contatto con il denaro abbia carattere di esclusività né che, a livello di contrattazione individuale, vi sia una “specifica previsione di responsabilità contabile del dipendente”, così disattendendo la tesi difensiva di parte datoriale secondo cui “l’indennità andrebbe esclusa per il difetto di prova in merito all’obbligo di accollarsi eventuali differenze”;

ii.     l’indennità è dovuta anche nell’ipotesi in cui i pagamenti vengono ricevuti a mezzo assegno in quanto trattasi comunque di “un mezzo di pagamento il cui maneggio non fa venir meno rischi e responsabilità”;

iii.  in assenza di una specifica contestazione sul quantum della pretesa, devono porsi a fondamento della decisione i “conteggi effettuati dalla stessa parte ricorrente, consolidatisi nell’importo formulato nell’atto introduttivo”, in quanto l’onere di specifica contestazione del quantum sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito “poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l’affermazione dell’erroneità della loro quantificazione”.

In conclusione, il Tribunale adito ha riconosciuto il diritto del dipendente alla corresponsione della richiesta indennità di cassa e maneggio denaro nella misura del 5% della paga nazionale conglobata di cui all’art. 212 del CCNL di categoria, con conseguente incremento del trattamento di fine rapporto – già erogato da parte datoriale – oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. 



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Maria Eleonora Puglisi

Avvocato Civilista