Caso legale:
Una società immobiliare aveva assunto l'incarico di mediazione per la vendita di n. 8 villette bifamigliari a schiera dalla società che aveva costruito le medesime e delle quali era anche proprietaria, prima che la costruzione fosse terminata e prima che le vie d'accesso avessero un nome.
Il mediatore incaricato aveva raccolto una proposta d'acquisto per la villetta A, indicando nel contratto preliminare i riferimenti immobiliari e catastali dell'unità oggetto della compravendita e null'altro ma al momento della fissazione della data del rogito, il promittente l'acquisto aveva dichiarato che avrebbe acquistato la villetta attigua B e che, per tale motivo, non avrebbe corrisposto al mediatore la provvigione, essendo il bene oggetto dell'acquisto differente rispetto a quello di cui al contratto di mediazione.
La società immobiliare si è rivolta all'avvocato per chiedere che venisse accertato il riconoscimento alla corresponsione della provvigione da parte di entrambe le parti e, terminata senza esito la fase stragiudiziale, ha deciso di adire le vie giudiziali. In tale causa sono stati trattati due temi fondamentali del contratto di mediazione immobiliare, la specifca indicazione del bene per il quale si esperisce la mediazione e il nesso di causalità tra l'attività del mediatore e la conclusione "dell'affare".