Sentenza giudiziaria:
Trattasi di una sentenza che tutela chi dopo anni di matrimonio, si trova in condizione economiche più fragili.
Con ricorso ho chiesto accertarsi , ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge 898/1979, il diritto della mia assistita ente alla quota parte del 40% dell'indennità di fine rapporto percepita dall'ex marito, riferitamente agli anni in cui il rapporto di lavoro dell'ex marito è coinciso con il matrimonio, tenuto conto delle anticipazioni percepite dallo stesso, prima dello scioglimento del matrimonio. E per l'effetto condannare il resistente al pagamento della somma calcolata. L'ex marito si è costituito ed ha eccepito preliminarmente in compensazione ai sensi dell'art. 1243 c.c., un controcredito di esso resistente nei confronti della ricorrente, accertato da un 'altra sentenza con la quale la mia assistita era stata condannata a restituire una certa somma, per l'indebita percezione di una quota dell'assegno di mantenimento delle figlie comuni, nonostante queste non facesse più parte del suo nucleo familiare e nel merito ne contestava la fondatezza del ricorso in quanto privo dei relativi presupposti, richiedendo la dimostrazione che il TFR sia maturato per effetto del rapporto di lavoro protrattosi durante il matrimonio, con contributo diretto o indiretto dell'ex coniuge, con esclusione di ogni pretesa automatica.
Il Giudice accoglie la domanda sussistendo tutti i presupposti di legge, e rigetta l'eccezione di compensazione .
Con note di precisazione questa difesa ha evidenziato che la compensazione non è ammissibile, in quanto alla base del credito della ricorrente, vi è l'assegno divorzile, che ha natura assistenziale e viene riconosciuto come mezzo di sostentamento , che non può essere oggetto di compensazione automatica, come stabilito in più occasioni dalla Corte di Cassazione .