Separazione e divorzio in un unico atto

Scritto da: Mariangela Di Passio - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

La Riforma Cartabia ha segnato una svolta nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio.  Contrariamente al passato oggi è infatti possibile separarsi e divorziare in un unico procedimento con tempi più brevi e costi più convenienti. E' necessario avvalersi dell'assistenza di un avvocato che si occupa di diritto di famiglia, divorzista, il quale predisporrà un unico ricorso con domanda cumulativa di separazione e divorzio. Nell'ambito del ricorso l'Avvocato presenterà tutte le richieste (assegno di mantenimento, collocazione figli, regolamentazione visite dei minori, attribuzione della casa, assegno divorzile, ec..) e le conclusioni relative ad entrambe le domande avanzate. Depositato il ricorso, entro 90 giorni verrà fissata l'udienza di comparizione in Tribunale dei coniugi. I coniugi non compariranno più dinanzi al Presidente del Tribunale e poi dinanzi al Giudice Istruttore. Essi compariranno direttamente dinanzi al Giudice Istruttore delegato dal Collegio. La fase relativa al divorzio avverrà dinanzi al medesimo Giudice che ha trattato la separazione, trascorsi  6 mesi se la separazione è consensuale, o 12 mesi se la separazione è giudiziale, sempre a condizione che  i coniugi non si siano riconciliati. Per la richiesta di divorzio è indispensabile che ci sia stata la separazione e il passaggio in giudicato della stessa, per tal motivo è necessario  richiedere sin da subito la sentenza "parziale" di separazione sullo status, che sarà emessa  dopo la prima udienza di comparizione delle parti. Il ricorso introduttivo, in linea con quanto previsto dalla Riforma Cartabia, dovrà contenere tutte le prove ( consulenze di parte, investigazioni difensive, foto, sms video, messaggi vocali, documentazione estrapolata da Facebook o Instagram) e tutti i documenti relativi, soprattutto se  vi è richiesta di "addebito" in caso di procedimento giudiziale. Dovranno essere allegate altresì le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, gli estratti conto dei rappporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registati , nonchè quote sociali. La Corte di Cassazione con sentenza n. 28272/2023 ha esteso anche ai procedimenti consensuli la possinìbilità di avvalersi dei vantaggi offerti dal cumulo delle domande ( separazione e divorzio), riservate dalla Riforma solo ai procedimenti contenziosi. 



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Mariangela Di Passio

Separazioni, Divorzi, Modifica patti, Mantenimento, Minori, Violenza- Civile e Penale




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