Pubblicazione legale:
Gli organi del condomino sono l'amministratore, le cui principali attribuzioni sono: eseguire le delibere dell'assemblea, disciplinare l'uso delle cose comuni, riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti, compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni del condominio.
I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini.
Altro organo del condominio è l'assemblea le cui principali attribuzioni sono: confermare l'amministratore, approvare il preventivo delle spese occorrenti e il rendiconto annuale, provvedere alle opere di manutenzione straordinaria ed alle innovazioni.
Organo facoltativo è il consiglio di condominio con funzioni consultive e di controllo che può essere nominato dall'assemblea negli edifici con almeno dodici unità immobiliari.
Sono parti comuni dell'edificio: tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, le aree destinate a parcheggio e i locali per i servizi in comune, le opere, le installazioni e i manufatti destinati all'uso comune come l'ascensore.