Prescrizione quinquennale del danno iure proprio degli eredi in tema di responsabilita sanitaria.

Scritto da: Mario Marcellini - Pubblicato su IUSTLAB




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Spesso, purtroppo, il danno da malasanità , prevede la domanda da parte degli eredi relativa al risarcimento del danno da morte di prossimo congiunto.

Tale danno si divide in due tipologie: A) iure hereditatis B) iure proprio.

Il primo , è quello che sarebbe spettato al de cuius, che – in virtù del rapporto successorio – si trasferisce in capo agli eredi ; il secondo invece afferisce alla sfera giuridica di ogni erede, quale danno specificatamente afferente il pretium doloris per la perdita del proprio caro.

Tale differenza è importante perchè la Giurisprudenza della Suprema Corte ha inteso prevedere un termine prescrizionale diverso a seconda dei casi.

Nello specifico,

La Cassazione, di recente, ha stabilito  che il danno da perdita del rapporto parentale, nella sua configurazione di ” pretium doloris” quale danno richiesto iure proprio dai prossimi congiunti della vittima, ha natura extracontrattuale : tale circostanza determina l’applicazione del  termine di prescrizione quinquennale e non decennale.La Suprema Corte ( Cass. 2366/2018 – Cass. VI sez. 1059/2021)  ha determinato la natura extracontrattuale della responsabilità della struttura sanitaria in tale ambito e pertanto il termine ex art. 2947 cc è quinquennale.

Tale particolare è assolutamente rilevante poichè di norma, il danno sanitario – in virtù della sua configurazione di danno da responsabilità contrattuale – si prescrive in dieci anni.

Pertanto, occorre fare attenzione ai danni parentali iure proprio in quanto, se richiesti oltre il termine di 5 anni, potrebbero andare incontro ad una declaratoria di prescrizione ( sempre che sia tempestivamente eccepita).



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Avvocato Mario Marcellini a Pergola
Mario Marcellini

Avvocato Cassazionista esperto di diritto civile