Pubblicazione legale:
Spesso, purtroppo, il danno da malasanità , prevede la domanda da parte degli eredi relativa al risarcimento del danno da morte di prossimo congiunto.
Tale danno si divide in due tipologie: A) iure hereditatis B) iure proprio.
Il primo , è quello che sarebbe spettato al de cuius, che – in virtù del rapporto successorio – si trasferisce in capo agli eredi ; il secondo invece afferisce alla sfera giuridica di ogni erede, quale danno specificatamente afferente il pretium doloris per la perdita del proprio caro.
Tale differenza è importante perchè la Giurisprudenza della Suprema Corte ha inteso prevedere un termine prescrizionale diverso a seconda dei casi.
Nello specifico,
La Cassazione, di recente, ha stabilito che il danno da perdita del rapporto parentale, nella sua configurazione di ” pretium doloris” quale danno richiesto iure proprio dai prossimi congiunti della vittima, ha natura extracontrattuale : tale circostanza determina l’applicazione del termine di prescrizione quinquennale e non decennale.La Suprema Corte ( Cass. 2366/2018 – Cass. VI sez. 1059/2021) ha determinato la natura extracontrattuale della responsabilità della struttura sanitaria in tale ambito e pertanto il termine ex art. 2947 cc è quinquennale.
Tale particolare è assolutamente rilevante poichè di norma, il danno sanitario – in virtù della sua configurazione di danno da responsabilità contrattuale – si prescrive in dieci anni.
Pertanto, occorre fare attenzione ai danni parentali iure proprio in quanto, se richiesti oltre il termine di 5 anni, potrebbero andare incontro ad una declaratoria di prescrizione ( sempre che sia tempestivamente eccepita).