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Patrocinio a spese dello Stato: ai fini dell’ammissione si considerano anche i redditi non imponibili

Scritto da: Mario Sabatino - Il sito di IusTeam Rete di Avvocati




Pubblicazione legale: L'ordinanza n. 24378/2019 della Corte di Cassazione chiarisce che, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, devono essere inclusi nel calcolo del reddito anche quelli non tassabili, come gli assegni di mantenimento. Questo perché, secondo la normativa, il reddito complessivo del nucleo familiare del richiedente deve essere considerato per valutare la reale capacità economica. L'obiettivo del patrocinio è garantire l'accesso alla giustizia a chi non può permettersi di sostenere i costi, ma solo a chi ne ha effettivamente bisogno, includendo tutte le entrate, anche quelle esenti o non soggette a imposte.

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Mario Sabatino

Matrimonialista e divorzista