Assegnazione casa familiare: maggiorenne disabile equiparato al minore, ma solo con stabile convivenza (cass. 23443/2025)

Scritto da: Martino Colombo - Pubblicato su IUSTLAB




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Il tema del mantenimento e dell'assegnazione della casa familiare a seguito di separazione o divorzio si arricchisce di un capitolo cruciale per la tutela dei soggetti più fragili: i figli maggiorenni portatori di disabilità grave. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha progressivamente chiarito che, se per i figli maggiorenni non disabili l'obbligo di mantenimento cessa con il raggiungimento dell'autosufficienza economica o per colpevole inerzia nella sua ricerca, tale diritto permane per i figli che non riescono a raggiungerla senza propria colpa. In questo contesto, l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 23443 del 18 agosto 2025 segna un punto fermo di grande rilevanza pratica. La Suprema Corte ha affermato in modo netto che il figlio maggiorenne con disabilità grave (riconosciuta ex L. 104/1992) deve essere equiparato al figlio minore ai fini della tutela, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Il principio cardine è la protezione dell'interesse primario del figlio fragile, inteso come diritto fondamentale che prevale sugli interessi patrimoniali dei genitori. Questa equiparazione implica che, in caso di crisi familiare, il figlio disabile conserva il diritto al mantenimento a carico di entrambi i genitori, proporzionalmente alle loro capacità economiche. Inoltre, la casa familiare può essere assegnata al genitore convivente, anche se il figlio è maggiorenne, poiché si applica l'Art. 337-sexies c.c. con un’interpretazione che privilegia la continuità dell’habitat domestico, superando la mera distinzione anagrafica.

La stessa Ordinanza, tuttavia, introduce un limite fondamentale: l'assegnazione della casa non è automatica. La Cassazione, esaminando un caso in cui la figlia disabile grave era stabilmente inserita in una struttura residenziale, ha stabilito che la misura protettiva dell'assegnazione è strettamente legata alla verifica del legame effettivo e attuale tra il figlio, la casa familiare e il genitore che vive in essa insieme al figlio, provvedendo alla sua assistenza. La Corte ha quindi sottolineato che la revoca dell'assegnazione, pur in presenza di un figlio disabile maggiorenne, è legittima se viene meno l'effettiva funzione di "habitat domestico". Non basta la mera possibilità di un futuro rientro. Il giudice deve accertare che la convivenza sia stabile e attuale, garantendo che l'assegnazione risponda all'interesse del figlio e non si trasformi in un vantaggio patrimoniale per il genitore collocatario. L'orientamento della Cassazione 23443/2025 rafforza la tutela del figlio maggiorenne disabile in linea con i principi costituzionali di solidarietà familiare, ma al contempo invita i giudici a un accertamento concreto e rigoroso dell'attualità del legame, assicurando un equilibrio tra la protezione del figlio e i diritti proprietari del genitore non assegnatario.



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Martino Colombo

Avvocato penalista e civilista




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