Pubblicazione legale:
Il
tema del mantenimento e dell'assegnazione della casa familiare a
seguito di separazione o divorzio si arricchisce di un capitolo
cruciale per la tutela dei soggetti più fragili: i figli maggiorenni
portatori di disabilità grave. La giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha progressivamente chiarito che, se per i figli
maggiorenni non disabili l'obbligo di mantenimento cessa con il
raggiungimento dell'autosufficienza economica o per colpevole inerzia
nella sua ricerca, tale diritto permane per i figli che non riescono
a raggiungerla senza propria colpa. In questo contesto, l'Ordinanza
della Corte di Cassazione n. 23443 del 18 agosto 2025 segna un punto
fermo di grande rilevanza pratica. La Suprema Corte ha affermato in
modo netto che il figlio maggiorenne con disabilità grave
(riconosciuta ex L. 104/1992) deve essere equiparato al figlio minore
ai fini della tutela, con tutte le conseguenze che ne derivano.
Il
principio cardine è la protezione dell'interesse primario del figlio
fragile, inteso come diritto fondamentale che prevale sugli interessi
patrimoniali dei genitori. Questa equiparazione implica che, in caso
di crisi familiare, il figlio disabile conserva il diritto al
mantenimento a carico di entrambi i genitori, proporzionalmente alle
loro capacità economiche. Inoltre, la casa familiare può essere
assegnata al genitore convivente, anche se il figlio è maggiorenne,
poiché si applica l'Art. 337-sexies c.c. con un’interpretazione
che privilegia la continuità dell’habitat domestico,
superando la mera distinzione anagrafica.
La
stessa Ordinanza, tuttavia, introduce un limite fondamentale:
l'assegnazione della casa non è automatica. La Cassazione,
esaminando un caso in cui la figlia disabile grave era stabilmente
inserita in una struttura residenziale, ha stabilito che la misura
protettiva dell'assegnazione è strettamente legata alla verifica del
legame effettivo e attuale tra il figlio, la casa familiare e il
genitore che vive in essa insieme al figlio, provvedendo alla sua
assistenza. La Corte ha quindi sottolineato che la revoca
dell'assegnazione, pur in presenza di un figlio disabile maggiorenne,
è legittima se viene meno l'effettiva funzione di "habitat
domestico". Non basta la mera possibilità di un futuro rientro.
Il giudice deve accertare che la convivenza sia stabile e attuale,
garantendo che l'assegnazione risponda all'interesse del figlio e non
si trasformi in un vantaggio patrimoniale per il genitore
collocatario. L'orientamento della Cassazione 23443/2025 rafforza la
tutela del figlio maggiorenne disabile in linea con i principi
costituzionali di solidarietà familiare, ma al contempo invita i
giudici a un accertamento concreto e rigoroso dell'attualità del
legame, assicurando un equilibrio tra la protezione del figlio e i
diritti proprietari del genitore non assegnatario.