Pubblicazione legale:
Con l’ordinanza n. 10371 del 2021, la Corte di Cassazione ha
ribadito un principio ormai consolidato in tema di spese
condominiali: gli interventi di coibentazione tramite
cappotto termico non possono essere qualificati come opere
voluttuarie o gravose, ma costituiscono innovazioni utili,
con benefici diffusi per l’intero edificio. Di conseguenza, tutti
i condomini sono tenuti a partecipare alle relative spese,
in proporzione al valore delle rispettive proprietà, ai sensi
dell’art. 1123, comma 1, c.c.
Alcuni condomini avevano impugnato
due delibere assembleari che ripartivano i costi dell’intervento di
isolamento termico dell’edificio, sostenendo che si trattasse di
innovazioni voluttuarie e gravose, dalle quali non
avrebbero tratto alcun vantaggio, in particolare perché proprietari
di locali interrati. Per tali ragioni, avevano invocato
l’applicazione dell’art. 1121 c.c., secondo cui i condomini non
interessati possono essere esonerati dalla contribuzione.
Respinti in primo grado e in
appello, i ricorrenti si sono rivolti alla Suprema Corte, lamentando
anche che l’onere di provare l’autonomia strutturale dei propri
immobili rispetto al resto del condominio fosse stato impropriamente
posto a loro carico.
La Cassazione ha respinto il
ricorso, chiarendo in modo netto che la realizzazione del cappotto
termico non può qualificarsi come intervento voluttuario,
poiché produce un vantaggio economico oggettivo, consistente
nel miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio
e, di riflesso, nella riduzione dei consumi. Si tratta, quindi, di
un’opera di utilità generale, che beneficia tutti i condomini,
inclusi i proprietari di locali interrati o con minore esposizione.
Inoltre, il cappotto termico è
un’opera non suscettibile di utilizzazione separata,
e non destinata a servire solo una parte dell’edificio.
L’intervento, una volta eseguito, accresce il valore e il
comfort dell’intero stabile, rendendo irrilevante il
diverso grado di esposizione o fruibilità dei singoli immobili.
La Corte ha anche osservato che le
delibere impugnate non erano state contestate per tempo e che la
prima di esse, relativa all’approvazione dell’opera, era stata
votata all’unanimità: elemento che escludeva la possibilità per i
ricorrenti di invocare l’esonero dal contributo ai sensi dell’art.
1121 c.c., che presuppone un espresso dissenso.
La pronuncia conferma un principio
di equità e razionalità: quando l’intervento migliora
l’efficienza dell’intero edificio, le relative spese
devono essere sostenute da tutti, senza eccezioni arbitrarie. Il
cappotto termico non è un lusso, ma una necessità moderna,
incentivata anche da misure fiscali, e i vantaggi che comporta,
diretti o indiretti, ricadono su tutto il condominio.