Consulente finanziario troppo attivo? Quando la rotazione degli investimenti diventa un illecito.

Scritto da: Martino Colombo - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Hai il sospetto che il tuo consulente o promotore finanziario stia effettuando un numero eccessivo di operazioni di acquisto e vendita sul tuo portafoglio titoli? Questo fenomeno, noto a livello internazionale come "churning", consiste nella movimentazione esasperata degli investimenti al solo scopo di generare commissioni a carico del cliente e a beneficio dell'intermediario. Si tratta di una pratica scorretta che può configurare una vera e propria gestione surrettizia e illegittima del portafoglio.

In Italia, la normativa sulla tutela del risparmiatore è rigorosa. Il Testo Unico della Finanza (TUF) e i regolamenti Consob impongono agli intermediari precisi doveri di diligenza, correttezza e trasparenza. In particolare, l'art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998 ha sancito l'obbligo di astenersi dal compiere operazioni inadeguate per tipologia, dimensione e, appunto, frequenza. Anche la Consob, con la comunicazione n. DIN/2014610 del 2002, ha chiarito che se le operazioni, sebbene formalmente disposte dal cliente mediante la firma di appositi moduli, sono nei fatti decise dall'iniziativa discrezionale del promotore per massimizzare i propri profitti, si ravvisa una grave violazione regolamentare. Questa condotta può comportare severe sanzioni disciplinari per l'operatore, fino alla radiazione dall'albo unico nazionale.

L'alta frequenza nel trading o nella consulenza non è illecita in assoluto, ma lo diventa quando scavalca l'interesse del risparmiatore e non risponde al suo reale profilo di rischio (la cosiddetta adeguatezza o "suitability"). Se un investitore subisce perdite a causa di questa rotazione anomala, ha il pieno diritto di reagire per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e la restituzione delle commissioni indebitamente pagate. La giurisprudenza della Cassazione e gli orientamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) confermano che il danno risarcibile viene quantificato confrontando il rendimento reale del portafoglio con quello che si sarebbe ottenuto tramite una gestione corretta e prudente, al netto dei costi ingiustificati.

Per tutelarsi, il primo passo fondamentale è richiedere formalmente alla banca la copia della profilazione MiFID, il contratto di gestione e l'estratto conto analitico di tutti gli ordini eseguiti negli ultimi anni. Successivamente, occorre inviare un reclamo scritto all'ufficio reclami della banca. Se l'istituto non risponde entro i sessanta giorni o respinge la richiesta, è possibile adire l'ABF, una procedura rapida ed economica, oppure promuovere un'azione dinanzi al Giudice Ordinario con il supporto di un legale specializzato e di un consulente tecnico in grado di dimostrare matematicamente l'eccesso di rotazione del portafoglio. Proteggere il proprio risparmio è un diritto inviolabile.



Pubblicato da:


Martino Colombo

Avvocato penalista e civilista




IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati


Privacy e cookie policy