Pubblicazione legale:
Hai il
sospetto che il tuo consulente o promotore finanziario stia
effettuando un numero eccessivo di operazioni di acquisto e vendita
sul tuo portafoglio titoli? Questo fenomeno, noto a livello
internazionale come "churning", consiste nella
movimentazione esasperata degli investimenti al solo scopo di
generare commissioni a carico del cliente e a beneficio
dell'intermediario. Si tratta di una pratica scorretta che può
configurare una vera e propria gestione surrettizia e illegittima del
portafoglio.
In
Italia, la normativa sulla tutela del risparmiatore è rigorosa. Il
Testo Unico della Finanza (TUF) e i regolamenti Consob impongono agli
intermediari precisi doveri di diligenza, correttezza e trasparenza.
In particolare, l'art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998 ha
sancito l'obbligo di astenersi dal compiere operazioni inadeguate per
tipologia, dimensione e, appunto, frequenza. Anche la Consob, con la
comunicazione n. DIN/2014610 del 2002, ha chiarito che se le
operazioni, sebbene formalmente disposte dal cliente mediante la
firma di appositi moduli, sono nei fatti decise dall'iniziativa
discrezionale del promotore per massimizzare i propri profitti, si
ravvisa una grave violazione regolamentare. Questa condotta può
comportare severe sanzioni disciplinari per l'operatore, fino alla
radiazione dall'albo unico nazionale.
L'alta
frequenza nel trading o nella consulenza non è illecita in assoluto,
ma lo diventa quando scavalca l'interesse del risparmiatore e non
risponde al suo reale profilo di rischio (la cosiddetta adeguatezza o
"suitability"). Se un investitore subisce perdite a causa
di questa rotazione anomala, ha il pieno diritto di reagire per
ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e la restituzione
delle commissioni indebitamente pagate. La giurisprudenza della
Cassazione e gli orientamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
confermano che il danno risarcibile viene quantificato confrontando
il rendimento reale del portafoglio con quello che si sarebbe
ottenuto tramite una gestione corretta e prudente, al netto dei costi
ingiustificati.
Per tutelarsi, il primo passo
fondamentale è richiedere formalmente alla banca la copia della
profilazione MiFID, il contratto di gestione e l'estratto conto
analitico di tutti gli ordini eseguiti negli ultimi anni.
Successivamente, occorre inviare un reclamo scritto all'ufficio
reclami della banca. Se l'istituto non risponde entro i sessanta
giorni o respinge la richiesta, è possibile adire l'ABF, una
procedura rapida ed economica, oppure promuovere un'azione dinanzi al
Giudice Ordinario con il supporto di un legale specializzato e di un
consulente tecnico in grado di dimostrare matematicamente l'eccesso
di rotazione del portafoglio. Proteggere il proprio risparmio è un
diritto inviolabile.