Pubblicazione legale:
Con l’ordinanza n. 12589 del 2020, la Corte di Cassazione ha
stabilito un principio importante per chi acquista un immobile in
condominio: il nuovo proprietario non è tenuto a pagare le
obbligazioni verso terzi sorte prima del suo ingresso nel condominio.
Il caso nasce dal ricorso di un condomino che si
opponeva a un precetto da oltre 99.000 euro, relativo all’attività
di un avvocato svolta per il condominio tra il 2002 e il 2008.
L’immobile, però, era stato acquistato solo nel 2013. Dopo una
decisione favorevole in primo grado, la Corte d’Appello aveva
ribaltato il verdetto, ritenendo applicabile l’art. 1104 c.c.,
secondo cui il nuovo acquirente sarebbe solidalmente responsabile con
il precedente proprietario.
La Cassazione, però, ha accolto il ricorso,
chiarendo che i debiti verso terzi – come quelli per prestazioni
professionali – non rientrano nei “contributi” menzionati
dall’art. 1104 c.c., che si riferisce ai rapporti tra comunisti e
non con terzi. Allo stesso modo, l’art. 63 disp. att. c.c., che
sancisce la solidarietà dell’acquirente con il venditore per i
contributi condominiali, si applica solo alle quote relative all’anno
in corso e a quello precedente.
Il principio affermato dalla Suprema Corte è
chiaro: l’obbligo del condomino di partecipare alle spese sorge
solo se egli era già parte del condominio al momento in cui è nato
il debito. Per le spese straordinarie, questo momento coincide con la
delibera assembleare che le approva; per quelle ordinarie, con
l’effettiva esecuzione dei lavori o la prestazione del servizio.
In tal senso, la giurisprudenza aveva già
chiarito (Cass. n. 24654/2010 e Cass. n. 8782/2013) che, salvo
diverso accordo tra le parti, i costi di lavori straordinari spettano
a chi era proprietario all’epoca della delibera che li ha
approvati. L’acquirente, se costretto a pagare, può comunque agire
in regresso contro il venditore.
Da ultimo, è utile ricordare che la cosiddetta
“liberatoria condominiale” è in realtà un semplice attestato
dello stato dei pagamenti, rilasciato dall’amministratore su
richiesta. Non ha efficacia liberatoria in senso stretto: solo
l’assemblea può esonerare un condomino moroso, e ciò richiede
l’unanimità.
In conclusione, chi acquista un immobile in
condominio non deve temere di rispondere per debiti anteriori alla
compravendita, salvo che rientrino nei limiti di tempo previsti dalla
legge. La Cassazione, con questa pronuncia, rafforza la tutela
dell’acquirente e fa chiarezza su un tema spesso fonte di
contenzioso.