Il testamento olografo in forma di lettera: validità e requisiti

Scritto da: Martino Colombo - Pubblicato su IUSTLAB




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Il testamento olografo rappresenta la forma più semplice di espressione delle ultime volontà, ma la sua validità è spesso oggetto di analisi complesse, specialmente nell'ambito della grafologia forense. Una questione di particolare rilievo, affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26791/2016, riguarda la possibilità di riconoscere una lettera autografa, indirizzata a uno o più eredi, come un testamento legittimo ai sensi dell’articolo 602 del codice civile. Secondo i giudici di legittimità, la forma della missiva non preclude la validità dell'atto, purché sussistano i requisiti essenziali previsti dall'ordinamento.

Il primo di questi requisiti è l’autografia: il testo deve essere interamente scritto di pugno dal testatore, senza l’ausilio di mezzi meccanici o informatici. La giurisprudenza ha chiarito che non importa il materiale utilizzato — che può essere carta, stoffa o legno — né lo stile del carattere, essendo ammesso anche lo stampatello, come confermato dalla sentenza n. 31457/2018. Qualora la grafia appaia forzata o innaturale, il ricorso alla perizia grafologica diventa lo strumento necessario per accertare la spontaneità del gesto grafico e la riconducibilità dell'atto al suo autore.

Un secondo elemento cruciale è la data, che deve contenere giorno, mese e anno. Essa può essere apposta all'inizio o alla fine delle disposizioni e la sua mancanza o incompletezza comporta l’annullabilità del testamento. È importante sottolineare che la data presente sulla busta non può integrare una data mancante nel testo interno. La precisione cronologica è fondamentale non solo per stabilire quale sia l'ultimo testamento efficace tra più schede, ma anche per verificare la capacità di intendere e di volere del testatore al momento della redazione.

Infine, la sottoscrizione deve essere apposta di pugno al termine delle disposizioni. Sebbene sia valida una firma con pseudonimo o vezzeggiativo, purché identifichi con certezza il testatore, la sua totale assenza rende il testamento nullo. La sentenza n. 10065/2020 ha ribadito che un testamento privo di firma non può essere sanato neppure dall'esecuzione volontaria degli eredi, poiché manca la prova stessa della volontà del defunto. In conclusione, una lettera può a tutti gli effetti disporre di un'eredità, a patto che dal testo emergano in modo inequivocabile l'autografia e l'intenzione seria di disporre dei propri beni per il tempo in cui si avrà cessato di vivere.



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Martino Colombo

Avvocato penalista e civilista




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