Pubblicazione legale:
La
micromobilità elettrica ha definitivamente esaurito la sua stagione
di deregulation, entrando a pieno titolo nel rigido sistema di
sicurezza
del Codice della Strada. Spostarsi
su un monopattino elettrico non è più considerato un gioco e le
conseguenze legali per chi viola le norme sono speculari a quelle
previste per automobilisti e motociclisti.
La
svolta più severa riguarda la guida in stato di ebbrezza. Con la
sentenza n. 37391/2025, la Quarta Sezione Penale della Corte di
Cassazione ha confermato che guidare un monopattino sotto l'effetto
di alcol costituisce a tutti gli effetti un reato. I giudici di
legittimità hanno chiarito che l'equiparazione dei monopattini ai
velocipedi — introdotta dalla Legge 160/2019 — estende
integralmente ai conducenti l'applicazione dell'articolo
186 del Codice della Strada.
Pertanto, superando la soglia di 0,8 g/l di tasso alcolemico,
scattano le sanzioni penali che includono ammende elevate, l'arresto
e l'aggravante in caso di sinistro stradale, oltre alla possibile
sospensione o revoca della patente di guida.
A questo severo quadro giurisprudenziale si affianca la rivoluzione
normativa. Dal 17 maggio 2026, per circolare legalmente, ogni
monopattino deve essere dotato di un contrassegno identificativo
adesivo e plastificato, una vera e propria targa personale e non
duplicabile, da richiedere tramite la Motorizzazione Civile. Chi ne è
sprovvisto rischia una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro.
Slitta invece al 16 luglio 2026 l’obbligo di copertura assicurativa
per la responsabilità civile verso terzi (RC), che richiederà
massimali minimi di legge particolarmente elevati, pari a quelli
delle auto. Senza la registrazione preventiva del contrassegno, le
compagnie non potranno attivare la polizza. Attenzione anche alle
clausole di rivalsa: in caso di guida in stato di ebbrezza,
l'assicurazione risarcirà il terzo danneggiato ma potrà rivalersi
sul conducente per recuperare interamente le somme liquidate.
Il nuovo Codice della Strada introduce infine l’obbligo del casco
per tutti i conducenti, eliminando la precedente distinzione che lo
prevedeva solo per i minorenni. Restano fermi i limiti di età
(minimo 14 anni) e di velocità: 20 km/h sulle strade urbane e 6 km/h
nelle aree pedonali. È tassativamente vietato il trasporto di
passeggeri o animali.
In definitiva, il monopattino è oggi un veicolo tracciabile e
sottoposto a obblighi stringenti; sottovalutarne i rischi significa
esporsi a pesanti procedimenti penali e a gravose responsabilità
patrimoniali.