Videosorveglianza: quando la sicurezza sconfina nel reato

Scritto da: Martino Colombo - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

 In un’epoca in cui la tecnologia è onnipresente, il confine tra la legittima sicurezza e la violazione della privacy si fa sempre più sottile. Spesso ci si chiede se sia possibile installare un "occhio elettronico" per proteggere i propri beni, ma la risposta della giurisprudenza italiana, consolidatasi tra il 2024 e il 2025, impone cautela: la sicurezza è un diritto, ma non può trasformarsi in uno strumento di controllo arbitrario sulla vita altrui. Partendo dalle mura domestiche, considerate dalla Costituzione un rifugio inviolabile, è bene sapere che installare microcamere nascoste per spiare conviventi o coniugi integra il reato di interferenze illecite nella vita privata ex art. 615-bis c.p. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4840/2024, ha chiarito che la convivenza non autorizza a violare la riservatezza altrui: filmare segretamente chi vive sotto lo stesso tetto è penalmente sanzionabile, poiché l’intimità domestica prevale persino sui legami familiari.

Spostandoci sul pianerottolo condominiale, la regola generale prevede che una telecamera privata debba inquadrare esclusivamente la propria soglia d'ingresso. Tuttavia, la recente pronuncia n. 7289/2024 ha introdotto un principio di realismo: se gli spazi sono angusti, è tollerata una ripresa parziale delle zone comuni, purché sia strettamente necessaria e proporzionata alla tutela della proprietà contro pericoli concreti, come furti o vandalismi. Per gli impianti condominiali collettivi, invece, la normativa è più rigida: serve sempre la delibera dell'assemblea con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore millesimale, oltre all'obbligo di affiggere cartelli informativi e limitare la conservazione delle immagini a poche ore.

Il discorso cambia radicalmente in ambito lavorativo. Sebbene lo Statuto dei Lavoratori vieti il monitoraggio costante a distanza, la Cassazione penale, con la sentenza n. 28613 del 5 agosto 2025, ha legittimato i cosiddetti "controlli difensivi". Se un datore di lavoro ha fondati sospetti di reati, come ammanchi di cassa o furti, può installare telecamere nascoste mirate a individuare il colpevole. Questa deroga, però, non è un assegno in bianco: resta proibito spiare indiscriminatamente i dipendenti o violare la loro corrispondenza digitale, dato che messaggi WhatsApp ed email sono protetti dal segreto costituzionale. In conclusione, che si tratti di casa o ufficio, la proporzionalità resta la bussola legale: la tecnologia deve servire a proteggere, non a trasformare la nostra quotidianità in un controllo costante. Prima di installare un sistema di sorveglianza, è fondamentale un corretto inquadramento legale per evitare che una misura di protezione si trasformi in una pesante responsabilità civile o penale.



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Avvocato Martino Colombo a Valsolda
Martino Colombo

Avvocato penalista e civilista