Avvocato Martino Colombo a Portoscuso

Martino Colombo

Avvocato penalista e civilista

Informazioni generali

L’Avvocato Colombo, iscritto all'Ordine Degli Avvocati dall'anno 2003, fornisce consulenza e assistenza nelle seguenti aree di attività: Diritto penale, Diritto civile, Contrattualistica, Assistenza legale settore Automotive, Successioni, Diritto Immobiliare, Locazioni e Affitti, Diritto di famiglia, Separazioni e divorzi, Tutela dei minori, Ricorsi al Giudice Tutelare, Diritto delle Assicurazioni, Risarcimento danni alla persona, Infortunistica stradale, Responsabilità medica, Tutela dell'immagine aziendale, Rimozione recensioni false e/o diffamatorie suoi principali motori di ricerca e/o social network, Recupero crediti.

Esperienza


Recupero crediti

Ottima conoscenza ed esperienza dell'iter per il recupero del credito, dalla formazione del titolo esecutivo alle diverse procedure esecutive, con i relativi giudizi di opposizione. Capacità ed esperienza al fine di pianificare la strategia migliore per il recupero del credito, con soddisfazione per il cliente. Chiusura della posizione a saldo e stralcio.


Diritto civile

Mi occupo di contratti, assistenza stragiudiziale ai privati e alle imprese, recupero credito, condomini e risarcimenti danni. Lo spiccato senso pratico nello svolgimento degli incarichi affidati, consente di suggerire e consigliare la strategia migliore e più efficace nel raggiungere il risultato migliore per il cliente.


Separazione

Separazioni consensuali e giudiziali, assegno di mantenimento e affidamento dei figli. L’approccio alla separazione tiene conto del risultato da ottenere e cerca di essere da subito volto ad una soluzione conciliativa che consenta di raggiungere lo scopo in breve tempo con il massimo della soddisfazione. Laddove tuttavia le situazioni oggettive non consentano il risultato sperato si procede in contenzioso in maniera da tutelare in maniera totale per quello che la legge consente, i diritti della parte assistita.


Altre categorie

Diritto penale, Locazioni, Risarcimento danni, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Contratti, Stalking e molestie, Truffe, Diritto condominiale, Sfratto, Tutela del consumatore, Diritto immobiliare, Malasanità e responsabilità medica, Diritto del turismo, Divorzio, Diritto assicurativo, Pignoramento, Incidenti stradali, Negoziazione assistita, Matrimonio, Violenza, Aste giudiziarie, Edilizia ed urbanistica, Mediazione, Sostanze stupefacenti, Diritto dello sport, Gratuito patrocinio.



Credenziali

Pubblicazione legale

Rette RSA per malati di Alzheimer o demenza: chi deve pagare? La giurisprudenza dice SSN

Pubblicato su IUSTLAB

Il tema del pagamento delle rette per i ricoveri in RSA di persone affette da Alzheimer o demenza senile è da anni oggetto di controversie. Tuttavia, la giurisprudenza – a partire dalla Cassazione del 2012 e fino alle più recenti pronunce del 2024 – ha chiarito che tali prestazioni devono essere integralmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) , e non dei pazienti o dei loro familiari. Con la sentenza n. 2038/2023 , la Corte di Cassazione ha ribadito che l’assistenza fornita a soggetti gravemente affetti da Alzheimer è da qualificarsi come prestazione sanitaria , ai sensi dell’art. 30 della legge n. 730/1983, in quanto le cure e il sostegno assistenziale risultano inscindibilmente connessi . Di conseguenza, la retta di degenza deve gravare sul sistema sanitario pubblico, anche quando la struttura non sia ospedaliera ma convenzionata o accreditata. La Corte d’Appello di Milano , con la sentenza n. 3489 del 19 dicembre 2024, ha confermato tale orientamento, accogliendo il ricorso degli eredi di una donna affetta da Alzheimer e condannando la RSA a restituire oltre 120.000 euro di rette indebitamente pagate. I giudici hanno sottolineato che il discrimine tra prestazione sanitaria e socioassistenziale dipende dalla condizione clinica del malato , non dalle caratteristiche della struttura. Se le cure sanitarie e assistenziali sono funzionalmente integrate e necessarie per contenere la progressione della malattia, l’intervento deve ritenersi sanitario a tutti gli effetti. Questo principio, già espresso dalla Cassazione n. 4558/2012 , trova fondamento nell’art. 32 della Costituzione: la tutela della salute è un diritto fondamentale e, quando la componente sanitaria è prevalente o inscindibile, l’intera prestazione dev’essere gratuita. Lo stesso indirizzo è stato più volte confermato (Cass. nn. 13714/2023, 25660/2023, 4752/2024, 26943/2024), sancendo che la “prevalenza” delle cure non va intesa in senso quantitativo, ma in termini di necessità terapeutica e integrazione funzionale con l’assistenza. Numerose decisioni di merito (Foggia, Monza, Roma, Firenze) hanno applicato tale principio, imponendo al SSN e ai Comuni la copertura totale o parziale delle rette e riconoscendo ai familiari il diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate. Chi ha sostenuto tali spese può dunque agire in giudizio per ottenere il rimborso , configurabile come ripetizione dell’indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c., entro il termine di dieci anni . La direzione è ormai chiara: per i pazienti affetti da Alzheimer o gravi forme di demenza, l’assistenza in RSA costituisce una prestazione sanitaria integrata , e come tale deve essere garantita – integralmente e senza oneri per le famiglie – dal sistema sanitario pubblico.

Pubblicazione legale

Animali e separazione: l’intestazione del microchip basta per decidere l’affidamento?

Pubblicato su IUSTLAB

La gestione della crisi del legame coniugale o della convivenza more uxorio pone oggi delicate questioni in ordine all'affidamento e al collocamento degli animali d’affezione. Nonostante la crescente sensibilità sociale, l’ordinamento italiano sconta ancora una significativa vacatio legis, mancando una disciplina organica nel Codice Civile che regolamenti la sorte dei pet in caso di rottura del nucleo familiare. Sotto il profilo strettamente civilistico, l'animale è tuttora inquadrato nella categoria dei beni mobili ex art. 812 c.c., ma tale visione è mitigata dalla L. n. 189/2004 e dal diritto eurounitario, che riconoscono gli animali quali esseri senzienti, portatori di un interesse autonomo al benessere. In sede di separazione consensuale, i coniugi godono di ampia autonomia negoziale: la Suprema Corte (decr. 13 marzo 2013) ha confermato la validità delle clausole che disciplinano il mantenimento e il diritto di visita dell'animale, le quali vengono regolarmente omologate dal Tribunale. Le criticità maggiori emergono nel rito giudiziale. Sebbene parte della giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 16 giugno 2013) ritenga che il giudice non possa statuire d'ufficio sui pet in mancanza di norma espressa, un orientamento più evoluto e condivisibile (Trib. Sciacca, 19 febbraio 2019; Trib. Roma, n. 5322/2016) valorizza l’interesse materiale e spirituale dell’animale. In tale ottica, il criterio guida per l'assegnazione non è il mero dato formale dell'intestazione all’anagrafe canina, bensì la capacità di ciascun partner di offrire le migliori condizioni di accudimento. Fondamentale risulta, inoltre, il legame tra l'animale e i figli minori: in ossequio al principio del superiore interesse del minore, il giudice tende a collocare il pet presso il genitore collocatario della prole, onde preservare la stabilità dell'ambiente domestico ed evitare ulteriori traumi affettivi ai bambini. Circa il profilo economico, pur non essendo configurabile un assegno di mantenimento equiparato a quello per i figli, le spese ordinarie e straordinarie possono essere ripartite proporzionalmente tra le parti. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Ord. n. 8459/2023) ha recentemente precisato che il diritto di visita presuppone la prova di un legame affettivo consolidato, escludendolo in ipotesi di convivenze temporanee o rapporti non caratterizzati da una stabile comunione di vita. In assenza di intese, l'appropriazione unilaterale dell'animale può integrare profili di rilevanza penale ex artt. 392 o 624 c.p. Per tali ragioni, appare quanto mai opportuno il ricorso a strumenti di risoluzione stragiudiziale o alla redazione di accordi preventivi — ispirati alla prassi dei pet-nup — che, seppur privi di valore negoziale assoluto, orientano il magistrato verso una decisione rispettosa del benessere animale.

Pubblicazione legale

Assegno di divorzio: la relazione a distanza può far venir meno il diritto al contributo

Pubblicato su IUSTLAB

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 13175 del 14 maggio 2024, ha impresso una significativa evoluzione al tema della revoca dell’assegno divorzile, stabilendo che la convivenza fisica e la coabitazione non costituiscono più requisiti imprescindibili per decretare la fine del diritto al contributo economico. Superando una visione statica dei rapporti affettivi, i Giudici di Legittimità hanno sancito che, nella società contemporanea, una relazione stabile e un progetto di vita comune possono configurarsi anche in forme diverse dal modello tradizionale, incluse le relazioni a distanza. Il caso di specie trae origine dalla decisione della Corte d’Appello di Genova che aveva ripristinato l’assegno in favore di un’ex moglie sulla base del fatto che il nuovo partner risiedesse in Germania, ritenendo tale distanza incompatibile con una vera famiglia di fatto. Tuttavia, la Suprema Corte ha riformato tale orientamento, precisando che il giudice non deve limitarsi a verificare la presenza di una dimora comune, ma deve valutare nel loro complesso tutti gli elementi che dimostrino un legame affettivo duraturo, in virtù del quale i partner si siano spontaneamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale. In questa prospettiva, l’assenza di coabitazione non esclude "tout court" l’esistenza di una relazione "more uxorio", qualora sussista una solidarietà costante e un progetto di vita condiviso. Tale principio si fonda sul concetto di autoresponsabilità: la scelta di intraprendere un nuovo percorso di vita familiare fa venir meno la funzione assistenziale dell’assegno divorzile, che resta invece dovuto solo nella sua eventuale componente compensativa, qualora l’ex coniuge economicamente più debole non abbia mezzi adeguati a causa dei sacrifici fatti durante il matrimonio. Per il coniuge obbligato al versamento, questa apertura giurisprudenziale offre nuovi strumenti di tutela. È possibile agire per la revisione delle condizioni di divorzio non solo attraverso il ricorso in Tribunale, ma anche avvalendosi della negoziazione assistita, procedura formale che permette di raggiungere accordi stragiudiziali in tempi rapidi e con costi ridotti. In ogni caso, la valutazione della stabilità della nuova relazione andrà effettuata caso per caso, analizzando gli elementi indiziari acquisiti al processo che testimonino la reale sussistenza di un nuovo nucleo familiare di fatto, a prescindere dalla distanza geografica tra i partner.

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