Avvocato Martino Colombo a Portoscuso

Martino Colombo

Avvocato penalista e civilista

Informazioni generali

L’Avvocato Colombo, iscritto all'Ordine Degli Avvocati dall'anno 2003, fornisce consulenza e assistenza nelle seguenti aree di attività: Diritto penale, Diritto civile, Contrattualistica, Assistenza legale settore Automotive, Successioni, Diritto Immobiliare, Locazioni e Affitti, Diritto di famiglia, Separazioni e divorzi, Tutela dei minori, Ricorsi al Giudice Tutelare, Diritto delle Assicurazioni, Risarcimento danni alla persona, Infortunistica stradale, Responsabilità medica, Tutela dell'immagine aziendale, Rimozione recensioni false e/o diffamatorie suoi principali motori di ricerca e/o social network, Recupero crediti.

Esperienza


Diritto penale

Passione ed impegno costanti gli hanno permesso di maturare, sin dal lontano inizio nel 2003, una specifica competenza nella difesa ed assistenza di persone fisiche e giuridiche in materia di diritto penale .


Sostanze stupefacenti

In qualità di difensore di fiducia sono stato nominato per prestare assistenza in giudizio in molti procedimenti aventi ad oggetto il reato di detenzione/possesso di sostanze stupefacenti per finalità di spaccio.


Violenza

Esperienza maturata nel corso dell'attività professionale in tutti i reati aventi la violenza come elemento costitutivo o circostanza aggravante, siano essi indirizzati contro la persona, il patrimonio o le cose.


Altre categorie

Stalking e molestie, Truffe, Diritto civile, Separazione, Locazioni, Risarcimento danni, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Recupero crediti, Contratti, Diritto condominiale, Sfratto, Tutela del consumatore, Diritto immobiliare, Malasanità e responsabilità medica, Diritto del turismo, Divorzio, Diritto assicurativo, Pignoramento, Incidenti stradali, Negoziazione assistita, Matrimonio, Aste giudiziarie, Edilizia ed urbanistica, Mediazione, Diritto dello sport, Gratuito patrocinio.



Credenziali

Pubblicazione legale

Pezzotto, IP e privacy: cosa succede davvero quando DAZN scrive.

Pubblicato su IUSTLAB

Negli ultimi mesi molte persone hanno trovato nella propria cassetta della posta una comunicazione inaspettata da DAZN: una richiesta di 500 euro per chiudere “bonariamente” una presunta violazione del diritto d’autore legata all’uso del cosiddetto pezzotto, ovvero servizi IPTV illegali. La sensazione comune è stata quella di trovarsi davanti a una sorta di multa, con dubbi immediati su obblighi, rischi penali e responsabilità personali. In realtà, la vicenda è molto più complessa e richiede lucidità. La legge n. 93 del 2023, la cosiddetta “legge anti pezzotto”, ha rafforzato i poteri dell’AGCOM nel contrasto alla pirateria audiovisiva, consentendo il blocco rapido delle trasmissioni illegali. La norma, pur fondata su un principio legittimo – la tutela della proprietà intellettuale – non equipara l’utente finale a chi organizza o trae profitto dalla pirateria. È quindi fondamentale distinguere tra il contrasto ai grandi flussi illeciti e la responsabilità del singolo cittadino. Le lettere di DAZN non sono atti dell’autorità, non sono multe né provvedimenti amministrativi: si tratta di proposte transattive private. Accettarle significa riconoscere implicitamente la propria responsabilità; rifiutarle è un diritto del destinatario. L’azienda, qualora decidesse di procedere in giudizio, dovrebbe provare che quella specifica persona abbia effettivamente fruito volontariamente di contenuti illeciti. Ma un indirizzo IP identifica una linea, non una persona, e può essere condiviso, utilizzato da terzi o alterato. La giurisprudenza, anche penale, ha più volte chiarito che l’IP non è prova sufficiente senza ulteriori elementi concreti e convergenti. Rilevanti anche i profili di privacy. I dati su cui si basano le lettere derivano da indagini della Guardia di Finanza, ma il loro utilizzo da parte di un soggetto privato richiede basi giuridiche autonome e conformi al GDPR. Chi riceve la comunicazione ha il diritto di chiedere a DAZN l’origine dei dati, la finalità del trattamento e la base giuridica; in caso di mancate risposte, può rivolgersi al Garante. La strada corretta per chi riceve la lettera è semplice: niente panico, nessun pagamento immediato, e nessuna rimozione superficiale del problema. Occorre valutare la situazione con un avvocato, richiedere le prove, contestare eventuali incongruenze e far valere i propri diritti. La legalità digitale non può trasformarsi in automatismo intimidatorio: deve restare un equilibrio tra tutela dei contenuti e tutela dei cittadini.

Pubblicazione legale

Animali e separazione: l’intestazione del microchip basta per decidere l’affidamento?

Pubblicato su IUSTLAB

La gestione della crisi del legame coniugale o della convivenza more uxorio pone oggi delicate questioni in ordine all'affidamento e al collocamento degli animali d’affezione. Nonostante la crescente sensibilità sociale, l’ordinamento italiano sconta ancora una significativa vacatio legis, mancando una disciplina organica nel Codice Civile che regolamenti la sorte dei pet in caso di rottura del nucleo familiare. Sotto il profilo strettamente civilistico, l'animale è tuttora inquadrato nella categoria dei beni mobili ex art. 812 c.c., ma tale visione è mitigata dalla L. n. 189/2004 e dal diritto eurounitario, che riconoscono gli animali quali esseri senzienti, portatori di un interesse autonomo al benessere. In sede di separazione consensuale, i coniugi godono di ampia autonomia negoziale: la Suprema Corte (decr. 13 marzo 2013) ha confermato la validità delle clausole che disciplinano il mantenimento e il diritto di visita dell'animale, le quali vengono regolarmente omologate dal Tribunale. Le criticità maggiori emergono nel rito giudiziale. Sebbene parte della giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 16 giugno 2013) ritenga che il giudice non possa statuire d'ufficio sui pet in mancanza di norma espressa, un orientamento più evoluto e condivisibile (Trib. Sciacca, 19 febbraio 2019; Trib. Roma, n. 5322/2016) valorizza l’interesse materiale e spirituale dell’animale. In tale ottica, il criterio guida per l'assegnazione non è il mero dato formale dell'intestazione all’anagrafe canina, bensì la capacità di ciascun partner di offrire le migliori condizioni di accudimento. Fondamentale risulta, inoltre, il legame tra l'animale e i figli minori: in ossequio al principio del superiore interesse del minore, il giudice tende a collocare il pet presso il genitore collocatario della prole, onde preservare la stabilità dell'ambiente domestico ed evitare ulteriori traumi affettivi ai bambini. Circa il profilo economico, pur non essendo configurabile un assegno di mantenimento equiparato a quello per i figli, le spese ordinarie e straordinarie possono essere ripartite proporzionalmente tra le parti. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Ord. n. 8459/2023) ha recentemente precisato che il diritto di visita presuppone la prova di un legame affettivo consolidato, escludendolo in ipotesi di convivenze temporanee o rapporti non caratterizzati da una stabile comunione di vita. In assenza di intese, l'appropriazione unilaterale dell'animale può integrare profili di rilevanza penale ex artt. 392 o 624 c.p. Per tali ragioni, appare quanto mai opportuno il ricorso a strumenti di risoluzione stragiudiziale o alla redazione di accordi preventivi — ispirati alla prassi dei pet-nup — che, seppur privi di valore negoziale assoluto, orientano il magistrato verso una decisione rispettosa del benessere animale.

Pubblicazione legale

Assegno di divorzio: la relazione a distanza può far venir meno il diritto al contributo

Pubblicato su IUSTLAB

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 13175 del 14 maggio 2024, ha impresso una significativa evoluzione al tema della revoca dell’assegno divorzile, stabilendo che la convivenza fisica e la coabitazione non costituiscono più requisiti imprescindibili per decretare la fine del diritto al contributo economico. Superando una visione statica dei rapporti affettivi, i Giudici di Legittimità hanno sancito che, nella società contemporanea, una relazione stabile e un progetto di vita comune possono configurarsi anche in forme diverse dal modello tradizionale, incluse le relazioni a distanza. Il caso di specie trae origine dalla decisione della Corte d’Appello di Genova che aveva ripristinato l’assegno in favore di un’ex moglie sulla base del fatto che il nuovo partner risiedesse in Germania, ritenendo tale distanza incompatibile con una vera famiglia di fatto. Tuttavia, la Suprema Corte ha riformato tale orientamento, precisando che il giudice non deve limitarsi a verificare la presenza di una dimora comune, ma deve valutare nel loro complesso tutti gli elementi che dimostrino un legame affettivo duraturo, in virtù del quale i partner si siano spontaneamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale. In questa prospettiva, l’assenza di coabitazione non esclude "tout court" l’esistenza di una relazione "more uxorio", qualora sussista una solidarietà costante e un progetto di vita condiviso. Tale principio si fonda sul concetto di autoresponsabilità: la scelta di intraprendere un nuovo percorso di vita familiare fa venir meno la funzione assistenziale dell’assegno divorzile, che resta invece dovuto solo nella sua eventuale componente compensativa, qualora l’ex coniuge economicamente più debole non abbia mezzi adeguati a causa dei sacrifici fatti durante il matrimonio. Per il coniuge obbligato al versamento, questa apertura giurisprudenziale offre nuovi strumenti di tutela. È possibile agire per la revisione delle condizioni di divorzio non solo attraverso il ricorso in Tribunale, ma anche avvalendosi della negoziazione assistita, procedura formale che permette di raggiungere accordi stragiudiziali in tempi rapidi e con costi ridotti. In ogni caso, la valutazione della stabilità della nuova relazione andrà effettuata caso per caso, analizzando gli elementi indiziari acquisiti al processo che testimonino la reale sussistenza di un nuovo nucleo familiare di fatto, a prescindere dalla distanza geografica tra i partner.

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