Caso legale:
Tutela degli Enti in dissento finanziario.
L’art. 248 del TUEL, in tema di conseguenze della dichiarazione di dissesto, al secondo comma dispone che: “ (…) 2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione."Tale disciplina sarebbe inderogabile, in quanto posta a tutela di un interesse di ordine pubblico, poiché diretta a garantire la par condicio creditorum e la sopravvivenza dell’ente locale, in relazione allo svolgimento dei compiti istituzionali e pubblici connessi.
Nel caso di specie ci troviamo dinanzi una procedura di espropriazione presso terzi ai danni del Comune e del suo tesoriere conclusasi con tre ordinanze di assegnazione pronunciate“ (…) subordinatamente all’insussistenza di vincoli sull’utilizzo delle somme, ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267…” , quindi a condizione che fossero rispettati i vincoli di indisponibilità. Il Comune chiede la restituzione delle somme erogate dal Tesoriere in violazione degli artt. 248-159 TUEL in favore dei creditori pignoratizi dopo la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario. Alla luce della detta disciplina il Tesoriere non avrebbe potuto fare altro che astenersi dal compiere ogni pagamento considerata la grave carenza di liquidità dell’Ente, impeditiva del regolare assolvimento delle proprie obbligazioni, considerato che le correlate entrate risultino ancora ad oggi "vincolate" a specifiche utilizzazioni.