Il contratto di locazione ad uso transitorio

Scritto da: Marzia Passerini - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

La locazione transitoria è regolata dalla L. n. 431 del 9 dicembre 1998 e ha la funzione di far fronte ad esigenze abitative temporanee sia per il locatore che per il conduttore. A differenza dei contratti di locazione ordinari che hanno una durata di minimo 4 anni, il contratto transitorio può essere stipulato per un periodo minimo di un mese e massimo di diciotto mesi. Non prevede alcun rinnovo automatico. Per essere considerato valido, il contratto deve indicare in maniera chiara e specifica l'esigenza transitoria che quale per esempio: motivi di lavoro, di studio, di trasferimenti temporanei ecc.. E' necessario che la motivazione sia precisa, documentata e coerente con la durata del contratto. La mancanza dei detti requisiti può comportare la nullità della clausola e per l'effetto all'applicazione della displina ordinaria delle locazioni (4+4).



Pubblicato da:


Marzia Passerini

Avvocato civilista a Milano




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