La finalità turistica quale causa concreta del contratto

Eventi sopravvenuti che incidono sulla sicurezza del soggiorno e quindi sulla finalità turistica comportano l'estinzione del contratto per sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta dello stesso.




Caso legale: Ho seguito negli ultimi anni diverse controversie giudiziarie innanzi al Giudice di Pace incardinate da un tour operator avente quale oggetto la richiesta di risarcimento dei danni per aver gli acquirenti di un pacchetto "tutto compreso" rinunciato al viaggio in quanto sarebbe sussistito un rischio di contagio da Covid 19 nel paese di destinazione. Ho rappresentato e assistito i viaggiatori chiedendo la restituzione della caparra già versata e sostenendo la legittimità della loro decisione per i seguenti motivi. La situazione pandemica nel paese di destinazione che era tutt'altro che tranquilla. Tanto era compravato oltre che notizie dai giornali e telegiornali anche dal sito del MInistero che segnalava l'aumento esponenziali di casi. Nel contratto di viaggio "tutto compreso" la finalità turistica o scopo di piacere si sostanzia nell'interesse che il detto contratto è volto a soddisfare e nel designa la causa concreta del contratto. La fattispecie in oggetto rientra nelle circostanze inevitabili e straordinarie richiamate dall'art. 41 del Codice del Turismo che legittima il recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto senza corrispondere spese di recesso e con rimborso dei pagamenti effettuati. Il Giudice riconosceva pertanto la legittimità del recesso da parte dei viaggiatori e condannava il tour operator alla consegna della caparra e al pagamento delle spese di lite.



Pubblicato da:


Marzia Passerini

Avvocato civilista a Milano




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