Pubblicazione legale:
TRIBUNALE DI BOLOGNA, SENT. 17/2/2026
L’affido esclusivo, derogatorio rispetto al principio dell’affido condiviso, può essere disposto solo quando la condivisione della responsabilità genitoriale risulti contraria all’interesse del minore. La giurisprudenza individua i presupposti dell’affido esclusivo in condotte del genitore caratterizzate da grave disinteresse verso i figli, come l’abbandono morale e materiale, il mancato esercizio del ruolo genitoriale e la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione previsti dal codice civile. Nei casi più gravi rilevano anche comportamenti violenti o comunque pregiudizievoli per i minori.
Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto provato il totale disinteresse del padre nei confronti dei figli, evidenziato dall’estrema sporadicità dei rapporti, limitati da anni a rare telefonate, nonché dall’assenza di collaborazione con i servizi sociali. A ciò si aggiungeva il completo inadempimento agli obblighi di mantenimento e assistenza materiale.
Alla luce di tali circostanze, è stata accolta la richiesta di affidamento “super-esclusivo” in favore della madre, con attribuzione esclusiva anche delle decisioni di maggiore interesse riguardanti i figli, comprese quelle relative alla salute, all’istruzione, all’educazione e alla scelta della residenza abituale.