Pubblicazione legale:
La rinuncia alla proprietà (o comproprietà) è divenuta negli ultimi anni oggetto di particolare interesse e di dibattito non solo da parte della dottrina ma anche da parte dei cittadini e della loro manifestata crescente volontà rinunciativa.
Le ipotesi più frequenti riguardano per esempio il caso del proprietario di un bene immobile che non ha più interesse a conservarlo perché di scarso valore o perché comporta un onere tributario che non è più in grado di sostenere oppure del comproprietario che intende rinunciare alla sua quota per poter acquistare una nuova casa e beneficiare quindi dei benefici fiscali. L’atto di rinuncia è un atto a forma libera tuttavia, quando ha per oggetto diritti reali immobiliari, è richiesta la forma scritta ai sensi dell’art. 1350 n. 5 c.c. ai fini della validità dell’atto che dovrà essere trascritto nei Registri immobiliari (articolo 2643, n. 5 del codice civile) “contro” il rinunciante.
L’istituto della rinuncia rappresenta, pertanto, lo strumento più idoneo ed utile in quanto è in grado di realizzare e perseguire l’interesse delle parti, non più interessate al bene immobile, senza ricorrere a finzioni quali: vendita simulata o donazione senza animus donandi.
Fonte: STUDIO ASSOCIATO ORLANDI - leggi l'articolo