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CASSAZIONE ORDINANZA N. 12966/2026: L'azione risarcitoria proposta dall'acquirente ai sensi dell'art. 1494 c.c. può estendersi a tutti i danni derivanti dai vizi del bene.
La Cassazione ha rigettato il ricorso della società venditrice in considerazione che l'azione di risarcimento proposta dall'acquirente ai sensi dell'art. 1494 del codice civile, fondato sull'inadempimento colpevole del venditore per la presenza di vizi della cosa, può estendersi a tutti i pregiudizi subiti dall'acquirente compresi quelli relativi alla mancato o parziale utilizzazione del bene e al suo deprezzamento, ed è ammissibile in alternativa o in cumulo con le azioni di adempimento, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto.