Avvocato Massimiliano Bravin a Pescara

Massimiliano Bravin

Avvocato Penalista

Informazioni generali

25 anni di esperienza in ambito penale, Cassazionista dal 2014, iscritto al Foro di Roma, esercito l'attività professionale in tutta Italia, sono iscritto nelle liste dei Difensori d'Ufficio ed abilitato al Patrocinio a spese dello Stato.

Esperienza


Diritto penale

25 anni di esperienza ed assistenza nei diversi ambiti del Diritto Penale, partecipando a corsi di specializzazione abilitanti. In procinto della Specializzazione in Diritto e Procedura Penale presso il CNF.


Gratuito patrocinio

Dal 2002 - entrata in vigore del DPR n. 115/2002 - ho prestato assistenza legale anche con il Patrocinio a Spese dello Stato, ottenendo risultati giurisprudenziali di rilevanza generale presso svariate Autorità Giudiziarie.


Cassazione

Abilitazione all'esercizio presso la Corte di Cassazione dal 2014, già difensore d'ufficio anche presso la Suprema Corte.


Altre categorie

Truffe, Violenza, Stalking e molestie, Omicidio, Sostanze stupefacenti, Diritto penitenziario, Diritto civile, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Tutela dei minori, Recupero crediti, Diritto ambientale, Domiciliazioni e sostituzioni, Adozione, Usura, Pignoramento, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Risarcimento danni, Malasanità e responsabilità medica.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

C.d. reddito zero, diritto al patrocinio a spese dello Stato

Cass. Penale Sez. IV n. 10406 del 5.12.2017

Non è legittimo il provvedimento di rigetto della istanza di ammissione al gratuito patrocinio fondato esclusivamente sul rilievo che il reddito indicato è pari a zero e, di conseguenza, deve intendersi potenzialmente ingannevole.Il rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio fondata sulla mera affermazione secondo la quale l'autodichiarazione dell'assenza di reddito è di per sé potenziale inganno, viola le disposizioni di cui alla lettera c) dell'art. 79 d.P.R. 115/2002, anche avuto riguardo all'esercizio dei poteri di accertamento assicurati al giudice dell'ammissione ed a quello di opposizione al rigetto, che implicano una presunzione di impossidenza dell'istante che presenti autocertificazione del reddito, vincibile con l'esercizio dei poteri di accertamento assicurati al giudice dall'art. 79 e dall'art. 96, comma 2, T.U. spese di giustizia, il cui esercizio è nondimeno, imposto al medesimo ai fini della giustificazione del rigetto. In tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione fondato sulla mera affermazione che l'autocertificazione di assenza di reddito è di per sé un potenziale inganno è illegittimo, in quanto le disposizioni di cui gli artt. 79, comma 3, e 96, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che assicurano poteri di accertamento al giudice dell'ammissione e a quello dell'opposizione, implicano una presunzione di impossidenza dell'istante vincibile con l'esercizio di tali poteri.

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